Art. 2 
 
                  Ingresso nel territorio nazionale 
 
  1. Ogni ingresso nel territorio  nazionale  da  qualsiasi  Stato  o
territorio estero e' condizionato al rilascio al vettore e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli  della  dichiarazione  di  cui
all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,  integrata  con
l'indicazione di non aver soggiornato o  transitato  nei  quattordici
giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui
alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e  5,  comma  10,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.