Art. 2 Ingresso nel territorio nazionale 1. Ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero e' condizionato al rilascio al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, e di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi di cui al comma 1. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e 5, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.