Art. 11 
 
  Le operazioni  d'asta  vengono  eseguite  nei  locali  della  Banca
d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'art. precedente, in
presenza  di  un  rappresentante   della   Banca   medesima   e   con
l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione  telematica,  di
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha
funzioni di ufficiale rogante e redige  apposito  verbale  nel  quale
devono essere evidenziati, per  ciascuna  tranche,  i  rendimenti  di
aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi,
determinati dalla differenza tra 100 e  i  corrispondenti  prezzi  di
aggiudicazione. 
  In caso di eventi straordinari la Banca  d'Italia  ed  il  Mef,  in
deroga a quanto  previsto  dal  comma  precedente,  ciascuno  per  le
rispettive competenze, possono scegliere di  svolgere  le  operazioni
d'asta, relative al  titolo  oggetto  della  presente  emissione,  da
remoto mediante l'ausilio di strumenti  informatici,  sulla  base  di
modalita' concordate dalle due istituzioni.