IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27  ottobre  2003,  n.  290  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni ed
integrazioni (di seguito:  legge  n.  239/2004)  e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 20, che stabilisce che il Ministero  delle  attivita'
produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) definisce criteri
di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema in base ai  quali
l'Autorita' di regolazione  definisce  le  procedure  di  allocazione
della quota  residua  di  capacita'  delle  nuove  infrastrutture  di
interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas  naturale
e  dei  nuovi  terminali  di  rigassificazione  o  dei  potenziamenti
rispetto alla quota oggetto di esenzione; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  dell'11
aprile 2006, recante i  principi  e  le  modalita'  per  il  rilascio
dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  28
aprile 2006, recante, in applicazione dell'art.  1,  comma  20  della
legge n. 239/2004, le modalita' di accesso alla  rete  nazionale  dei
gasdotti, conseguenti  al  rilascio  dell'esenzione  dal  diritto  di
accesso dei terzi, di nuove interconnessioni con le reti  europee  di
trasporto di gas naturale, a nuovi terminali  di  rigassificazione  e
relativi potenziamenti, ed i criteri di  efficienza,  economicita'  e
sicurezza del sistema ai fini dell'assegnazione della quota residua; 
  Viste  le  deliberazioni  168/06  e  ARG/gas  2/10,  con  le  quali
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente  (di  seguito:
Autorita' di regolazione) ha attuato il decreto 28 aprile 2006; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.  125,  recante  misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale,  che  all'art.  36,   stabilisce   che   nuove   importanti
infrastrutture del sistema del gas, vale  a  dire  infrastrutture  di
interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di  gas  naturale
degli stati membri dell'Unione europea, impianti di GNL e impianti di
stoccaggio, possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo  di
tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19
e 20, nonche' dell'art. 25,  paragrafi  2,  3  e  4  della  direttiva
stessa, a determinate condizioni, specificate nel citato art. 36; 
  Visto il decreto legislativo 1 giugno  2011,  n.  93  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  di  attuazione,  tra  l'altro,  della
direttiva 2009/73/CE, che modifica e integra il  decreto  legislativo
n. 164/2000 e la legge n. 239/2004; 
  Visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  aprile   2013,   sugli   orientamenti   per   le
infrastrutture energetiche transeuropee che abroga  la  decisione  n.
1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009,  (CE)  n.
714/2009 e (CE) n. 715/2009; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16  marzo
2017, che istituisce un codice di  rete  relativo  ai  meccanismi  di
allocazione di capacita' nei sistemi  di  trasporto  gas,  abroga  il
regolamento   (UE)   n.   984/2013,   e   introduce   una   procedura
standardizzata,  aperta  a  tutti  i  soggetti  interessati,  per  la
realizzazione ed allocazione della capacita' incrementale, al fine di
garantire uno sviluppo coordinato e  razionale  delle  capacita'  dei
sistemi di trasporto  degli  stati  membri  rispetto  alle  effettive
esigenze di utilizzo richieste dal mercato; 
  Vista la  direttiva  UE  2019/692  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la  direttiva  2009/73/CE,
volta ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno
del gas naturale derivanti dalla non  applicazione  delle  norme  del
mercato dell'Unione ai gasdotti di  trasporto  da  e  verso  i  paesi
terzi; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione 18 giugno 2019
245/2019/R/GAS,  «Aggiornamento  della  regolazione  in  materia   di
accesso alla rete nazionale dei gasdotti  ai  sensi  del  regolamento
(UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017»; 
  Considerate le disposizioni introdotte dalle soprariportate leggi e
regolamenti e, in particolare, del regolamento (UE) 2017/459, che  si
applica, tra l'altro, al conferimento della  capacita'  di  trasporto
non esente ai punti di interconnessione interni  all'Unione  europea,
nonche' l'attuale sviluppo del mercato del gas naturale e del GNL; 
  Ritenuto  necessario,  in  considerazione  delle  disposizioni  del
regolamento  (UE)  2017/459,   abrogare   in   forma   esplicita   le
disposizioni del decreto ministeriale del  28  aprile  2006  relative
alle  modalita'  di  accesso  alla  rete   nazionale   dei   gasdotti
conseguente all'esenzione ed aggiornare, anche  in  coerenza  con  la
direttiva 2019/692 UE, i criteri per l'allocazione della capacita' di
trasporto da e verso Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  e
della capacita' di rigassificazione  non  esente  dagli  obblighi  di
accesso ai terzi, anche al  fine  di  massimizzare  l'utilizzo  delle
infrastrutture ed in coerenza con lo scenario di decarbonizzazione al
2050, nel rispetto delle  norme  e  delle  esigenze  a  tutela  della
concorrenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri  di   efficienza,
economicita' e sicurezza del sistema ai sensi dell'art. 1, comma  20,
della legge n. 239/2004, in base ai quali l'Autorita' di  regolazione
definisce le procedure per l'assegnazione della  quota  di  capacita'
non oggetto di esenzione degli interconnettori da e verso  Paesi  non
appartenenti all'Unione europea e dei terminali di rigassificazione.