Art. 2 Criteri per il conferimento delle capacita' non oggetto di esenzione 1. Per gli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e per i terminali di rigassificazione, la capacita' non oggetto di esenzione e' conferita, anche per periodi pluriennali fino a 25 anni, che si possono estendere oltre la durata dell'esenzione, tramite procedure concorsuali e prodotti di capacita' definiti dall'Autorita' di regolazione nel rispetto dei seguenti criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del gas, oltre che delle esigenze di tutela della concorrenza: a) maggiori volumi contrattuali (solo relativamente ai terminali di rigassificazione); b) piu' lunga durata e continuita' del contratto; c) disponibilita' ad investire per la realizzazione di eventuale nuova capacita' presso la medesima infrastruttura; d) accesso prioritario a soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacita' complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, non superiore al 25%. 2. L'Autorita' di regolazione fissa i meccanismi di rilascio della capacita' degli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e della capacita' dei terminali di rigassificazione in modo da consentire l'effettiva valorizzazione di tale capacita' da parte di altri soggetti importatori che ne garantiscano l'utilizzo, nonche' i casi di penalizzazione per il mancato rilascio delle capacita' non utilizzate.