Art. 2 
 
 
             Criteri per il conferimento delle capacita' 
                      non oggetto di esenzione 
 
  1. Per gli  interconnettori  da  e  verso  Paesi  non  appartenenti
all'Unione  europea  e  per  i  terminali  di  rigassificazione,   la
capacita' non oggetto di esenzione e' conferita,  anche  per  periodi
pluriennali fino a 25 anni, che si possono estendere oltre la  durata
dell'esenzione, tramite procedure concorsuali e prodotti di capacita'
definiti dall'Autorita' di  regolazione  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri di efficienza, economicita' e sicurezza del sistema del  gas,
oltre che delle esigenze di tutela della concorrenza: 
    a) maggiori volumi contrattuali (solo relativamente ai  terminali
di rigassificazione); 
    b) piu' lunga durata e continuita' del contratto; 
    c) disponibilita' ad investire per la realizzazione di  eventuale
nuova capacita' presso la medesima infrastruttura; 
    d) accesso prioritario a  soggetti  titolari,  al  momento  della
richiesta, di una capacita' complessiva conferita ai punti di entrata
della rete nazionale dei gasdotti, esclusi  i  punti  di  connessione
agli stoccaggi, non superiore al 25%. 
  2. L'Autorita' di regolazione fissa i meccanismi di rilascio  della
capacita' degli interconnettori da e  verso  Paesi  non  appartenenti
all'Unione   europea   e   della   capacita'   dei    terminali    di
rigassificazione in modo da consentire l'effettiva valorizzazione  di
tale  capacita'  da  parte  di  altri  soggetti  importatori  che  ne
garantiscano l'utilizzo, nonche' i  casi  di  penalizzazione  per  il
mancato rilascio delle capacita' non utilizzate.