IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
               in qualita' di Presidente del Comitato 
          interministeriale per il credito ed il risparmio 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare: 
    a) l'art. 128-bis, in base al quale i soggetti  di  cui  all'art.
115 TUB aderiscono a  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale  delle
controversie in possesso dei  requisiti  disciplinati  dal  CICR,  su
proposta della Banca d'Italia, in modo  da  assicurare  che  l'organo
giudicante sia  imparziale  e  rappresentativo  e  che  le  procedure
assicurino   rapidita',   economicita'   della   risoluzione    delle
controversie ed effettivita' della tutela; 
    b) l'art. 127, comma 1, in  base  al  quale  la  Banca  d'Italia,
avendo riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla
correttezza dei rapporti  con  la  clientela,  in  conformita'  delle
deliberazioni del CICR, puo' dettare anche disposizioni in materia di
organizzazione e controlli interni; 
    c) l'art. 127, comma 2, in base al quale le norme del  titolo  VI
TUB si applicano ai confidi iscritti nell'elenco  previsto  dall'art.
112 TUB secondo quanto stabilito dal CICR; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio  2003,
n. 229»; 
  Vista la delibera del CICR del 29 luglio 2008, n.  275,  recante  i
criteri  per  lo   svolgimento   delle   procedure   di   risoluzione
stragiudiziale  delle  controversie   di   composizione   dell'organo
decidente; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  di  attuazione
dell'art. 60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  11,  che  prevede
per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi
di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; 
  Vista  la  direttiva  2013/11/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 maggio  2013  sulla  risoluzione  alternativa  delle
controversie  dei  consumatori  (c.d.  direttiva   sull'ADR   per   i
consumatori); 
  Visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  21  maggio  2013  relativo  alla  risoluzione   delle
controversie on-line dei  consumatori  (regolamento  sull'ODR  per  i
consumatori); 
  Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n.  130,  che  ha  dato
attuazione alla direttiva 2013/11/UE  sulla  risoluzione  alternativa
delle controversie dei consumatori; 
  Considerata  la  necessita'  di  accrescere   l'efficienza   e   la
funzionalita'  dei  sistemi  di  risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie per offrire una soluzione trasparente, semplice,  rapida
ed equa alle controversie tra clienti e intermediari; 
  Su proposta della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la Consob,
ai sensi dell'art. 127, comma 3, TUB; 
  Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 3, comma 2, TUB; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Modifiche alla delibera 
                     del 29 luglio 2008, n. 275 
 
  1. Alla delibera del 29 luglio 2008,  n.  275,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1,  comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) "intermediari",  le  banche,  gli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, i confidi  iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 112 del TUB, gli  istituti  di  moneta
elettronica, Poste italiane  S.p.a.  in  relazione  all'attivita'  di
bancoposta, le banche e  gli  intermediari  esteri  che  svolgono  in
Italia nei confronti del pubblico operazioni e  servizi  disciplinati
dal titolo VI del TUB, gli istituti di pagamento;»; 
    b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      al comma 4 dopo la parola "euro" sono aggiunte le  seguenti  "o
al maggior valore previsto dalla Banca d'Italia"; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Salvo le eccezioni  previste  dalla  legge,  non  possono
essere proposti  ricorsi  inerenti  a  controversie  gia'  sottoposte
all'autorita' giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale  ovvero  per
le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o  di  mediazione
ai sensi di norme di legge promosso dal ricorrente o al quale  questi
abbia aderito.»; 
      il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        «10.  Il  ricorso  e'  gratuito  per  i  clienti,  salvo   il
versamento di un importo pari a 20 euro  per  contributo  alle  spese
della procedura; il contributo  viene  rimborsato  dall'intermediario
qualora il ricorso  sia  accolto  in  tutto  o  in  parte,  salvo  le
eccezioni individuate dalla Banca d'Italia per scoraggiare  eventuali
comportamenti opportunistici e  accrescere  cosi'  l'efficacia  delle
iniziative volte a pervenire ad una  piu'  rapida  definizione  delle
controversie, di cui all'art. 7, comma  1.  La  Banca  d'Italia  puo'
rivedere  la  misura  di  detto  importo  alla  luce  dell'esperienza
applicativa.»; 
    c) all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 
      al comma 5,  dopo  la  parola  «astensione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ovvero  per  esigenze  di  funzionalita'  dell'attivita'
dell'organo decidente»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6.  In  caso  di  assenza,  impedimento  o  astensione   del
presidente  ovvero  per  esigenze  di  funzionalita'   dell'attivita'
dell'organo decidente, le relative funzioni sono  svolte  dai  membri
effettivi  di  cui  al  comma  1,  lettera   a),   in   qualita'   di
vicepresidenti.»; 
      al comma 8 le parole «una sola  volta»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «nei  casi  e  con  le  modalita'  previste  dalla   Banca
d'Italia»; 
    d) all'art. 4, comma 3, le  parole  «entro  trenta  giorni  dalla
ricezione del reclamo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  i
termini previsti dalle disposizioni emanate dalla Banca  d'Italia  in
attuazione del titolo VI del TUB». 
    e) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
      al comma 1: 
        i. sono eliminate le parole «dandone tempestiva comunicazione
all'intermediario,»; 
        ii. dopo la parola «reclamo.» sono aggiunte le seguenti  «Del
ricorso e' data tempestiva comunicazione all'intermediario.»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Il ricorso e' indirizzato al collegio nella cui  zona  di
competenza territoriale il cliente ha la  propria  sede  o  domicilio
presso la relativa segreteria tecnica, utilizzando  gli  strumenti  a
tal fine predisposti.»; 
    f) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il collegio si pronuncia entro novanta giorni dalla  data
in cui e' stato completato il  fascicolo  del  ricorso.  In  caso  di
controversie  particolarmente  complesse  il  termine   puo'   essere
prorogato per un periodo complessivamente  non  superiore  a  novanta
giorni.  La  segreteria  tecnica  svolge  un'istruttoria  preliminare
diretta  a  valutare  la   sussistenza   dei   presupposti   per   la
sottoposizione  del  ricorso  al  collegio.  La  segreteria  tecnica,
nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla Banca d'Italia, puo'
chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un  termine  massimo
per la loro produzione.»; 
      al comma 4 le seguenti parole  sono  eliminate:  «Il  collegio,
d'ufficio  o  su  istanza  di  parte,  dichiara  l'interruzione   del
procedimento qualora consti l'avvio di un tentativo di  conciliazione
ai sensi di norme di  legge.  Se  la  conciliazione  non  riesce,  il
ricorso puo' essere riproposto senza necessita' di un  nuovo  reclamo
all'intermediario.»; 
      al comma 5: 
        i.  la  parola  «raccolta»  e'  sostituita  dalle   seguenti:
«prodotta dalle parti»; 
        ii.  sono  eliminate  le   parole:   «Essa   puo'   contenere
indicazioni  volte  a  favorire  le  relazioni  tra  intermediari   e
clienti.»; 
      al comma 6 le parole «, ovvero  nel  diverso  termine  previsto
dalla medesima»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «completa  della
motivazione»; 
      al comma 7 dopo la parola «pubblica» sono inserite le seguenti:
«sul sito internet dell'ABF e dell'intermediario»; 
    g) all'art. 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La Banca d'Italia emana le disposizioni  applicative  della
presente delibera prevedendo, tra l'altro: caratteristiche e  compiti
della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai
sensi dell'art. 3, comma 2; i requisiti di idoneita'  dei  componenti
dell'organo decidente; l'istituzione di specifici flussi informativi;
l'utilizzo diffuso di  strumenti  di  comunicazione  elettronica;  la
facolta'  per  il  presidente  dell'organo  decidente   di   assumere
iniziative volte a pervenire a  una  piu'  rapida  definizione  delle
controversie, anche mediante l'accoglimento  del  ricorso  ovvero  la
formulazione di una proposta di soluzione anticipata della  lite;  la
modulazione dei costi della procedura, con l'introduzione  di  idonei
meccanismi premiali o disincentivanti, in relazione al  comportamento
tenuto dalle parti; l'adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa
dalla Commissione europea e i casi in  cui  gli  intermediari  aventi
sede  in  altro  Stato  membro  dell'Unione   europea   possono,   in
alternativa a quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1,  aderire
a un sistema per la  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie
estero facente parte della stessa rete Fin.Net.».