Art. 4 
 
                   Formazione graduatoria e nomina 
 
  1. Al termine delle prove orali la Commissione  esaminatrice  forma
la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti
riportati nelle tre prove scritte con quello  riportato  nella  prova
orale. Il direttore generale del personale  e  delle  risorse  e  per
l'attuazione  dei  provvedimenti  del  giudice  minorile  approva  la
graduatoria di merito e dichiara i  vincitori  del  concorso  tenendo
conto delle eventuali riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, e
delle  riserve  di  legge,  nonche'  dei  titoli  di   preferenza   e
precedenza, previsti dalle vigenti disposizioni. 
  2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito internet del  Ministero
della giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le  eventuali
impugnative. 
  3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri  penitenziari
del ruolo di esecuzione penale esterna e  ammessi  a  frequentare  il
corso iniziale di formazione della durata di mesi  diciotto,  che  si
svolgera' presso la Scuola superiore  dell'esecuzione  penale  ed  e'
articolato in  periodi  di  formazione  teorico-pratica  alternati  a
tirocinio operativo, le cui modalita' sono stabilite  con  successivo
decreto del Ministro della giustizia. 
  4.  Al  termine  del   periodo   di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riporta l'idoneita' agli esami  di  fine  corso  e'
nominato dirigente  penitenziario  del  ruolo  di  esecuzione  penale
esterna  e  destinato,  in  prima  assegnazione,  a  un  ufficio   di
esecuzione penale esterna, in relazione alla  scelta  manifestata  da
ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
  5.  I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di   prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  soprannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
  6. In caso di mancato superamento del corso di formazione  iniziale
il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto  di  diritto  e   il   relativo
provvedimento e' adottato dal  direttore  generale  del  personale  e
delle risorse. 
  7. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che  non  supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse  e'  restituito  al  ruolo  e  sede   di
provenienza senza detrazioni d'anzianita'. 
  8. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia  alle
norme  in  materia  di  accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e al decreto del Presidente della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272, nonche' di cui all'art. 1, commi 300  e  360,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 maggio 2020 
 
                                        Il Ministro della giustizia   
                                                Bonafede              
 
         Il Ministro                                                 
 per la pubblica amministrazione                                     
           Dadone                                                     

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affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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