IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 311, della predetta legge, che prevede, tra l'altro, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, che la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale e che il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di personale di livello dirigenziale non generale; Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinate le modalita' ed i criteri per le assunzioni del personale di cui al comma 311; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, concernente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e, in particolare, l'art. 7, comma 5, relativo alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili, ove prevede che alle direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, il quale prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter, che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento; nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale, 38, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti pubblici; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e' chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonche' l'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99; Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; Ritenuta la necessita', in attuazione del comma 311-bis dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, di procedere alla individuazione delle modalita' e dei criteri per l'assunzione dei dirigenti, di livello dirigenziale non generale, appartenenti al ruolo dirigenziale della carriera penitenziaria di istituto penale per minorenni di cui all'art. 1, comma 311, della predetta legge n. 145 del 2018; Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della legge n. 145 del 2018, per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma e' stata autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029; Considerato che, nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', sussiste una vacanza di organico pari a cinque unita'; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto individua le modalita' e i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di cinque unita' di dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 sono effettuate mediante pubblico concorso per esami, con riserva di posti del 15 per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella terza area funzionale ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.