IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 311,  della  predetta  legge,
che prevede, tra l'altro, al fine  di  far  fronte  alle  eccezionali
esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, che la
dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento  per
la giustizia  minorile  e  di  comunita'  e'  incrementata  di  sette
posizioni di livello dirigenziale non generale  e  che  il  Ministero
della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga  ai
vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure  concorsuali  e  ad
assumere a tempo indeterminato fino a sette unita'  di  personale  di
livello dirigenziale non generale; 
  Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1,  della  legge
n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1,  comma  418,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, sono determinate le modalita' ed i  criteri  per  le
assunzioni del personale di cui al comma 311; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  272,  concernente
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati  minorenni»  e,
in particolare, l'art. 7, comma 5, relativo alla direzione dei centri
per la giustizia minorile e degli istituti e  servizi  minorili,  ove
prevede che alle direzione dei centri per  la  giustizia  minorile  e
degli istituti  e  servizi  minorili  sono  preposti  funzionari  che
abbiano svolto significative attivita' nel  settore  minorile  e  che
siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma  6,  il
quale prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da  pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma  1-ter,
che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi  2  e  3,
del medesimo decreto legislativo, che  il  personale  della  carriera
dirigenziale   penitenziaria   e'   disciplinato    dal    rispettivo
ordinamento; nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale,
38, sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri  della  Unione
europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e  la  progressione  in
carriera dei dipendenti pubblici; 
  Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154  concernente  la  «Delega  al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge  n.  154
del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e'
chiamato  a  rispettare   nell'adozione   dei   decreti   legislativi
attuativi,  alla  lettera  b)  prevede   quello   della   «previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria  esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso  pubblico,  con  esclusione  di
ogni immissione dall'esterno»;  nonche'  l'art.  2,  comma  1,  della
medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione  della
particolare  natura   delle   funzioni   esercitate   dal   personale
appartenente alla carriera dirigenziale  penitenziaria,  il  relativo
rapporto  di  lavoro  e'  riconosciuto  come  rapporto   di   diritto
pubblico»; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154» e, in particolare, l'art. 4,  comma  3,
secondo cui per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza
italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio  1997,
n. 127, nonche' il possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle  dotazioni  organiche»,  come  modificato   dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro della  giustizia  17  novembre  2015,
concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la  giustizia
minorile e di comunita' degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale,   la   definizione   dei    relativi    compiti,    nonche'
l'organizzazione delle  articolazioni  dirigenziali  territoriali  ai
sensi dell'art. 16, commi 1 e  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; 
  Ritenuta la necessita', in attuazione del comma 311-bis dell'art. 1
della legge n. 145 del 2018, di procedere alla  individuazione  delle
modalita' e dei criteri per l'assunzione dei  dirigenti,  di  livello
dirigenziale non generale, appartenenti al ruolo  dirigenziale  della
carriera penitenziaria  di  istituto  penale  per  minorenni  di  cui
all'art. 1, comma 311, della predetta legge n. 145 del 2018; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della legge  n.  145
del 2018, per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo
comma e' stata autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno  2019,
di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021,  di
euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587  per  l'anno  2023,  di
euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020  per  l'anno  2025,  di
euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454  per  l'anno  2027,  di
euro 741.670 per l'anno 2028 e di  euro  758.104  annui  a  decorrere
dall'anno 2029; 
  Considerato che, nel ruolo dei dirigenti di istituto  penitenziario
del Dipartimento per la giustizia minorile e di  comunita',  sussiste
una vacanza di organico pari a cinque unita'; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto  individua  le  modalita'  e  i  criteri  di
assunzione da parte del Ministero della giustizia di  un  contingente
di cinque unita' di dirigenti di livello dirigenziale  non  generale,
appartenenti  alla  carriera  dirigenziale  penitenziaria,  ruolo  di
dirigente di istituto penale minorile, ai sensi  dell'art.  1,  comma
311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Le assunzioni a tempo indeterminato  dei  dirigenti  di  cui  al
comma 1 sono effettuate mediante pubblico  concorso  per  esami,  con
riserva di posti del 15 per cento di quelli messi a bando  in  favore
dei  dipendenti  dell'amministrazione  inquadrati  nella  terza  area
funzionale  ovvero  nei  ruoli  direttivi  del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2  e  con
almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La  predetta
riserva e' valutata esclusivamente all'atto  della  formazione  della
graduatoria finale di merito. I  posti  riservati  non  utilizzati  a
favore dei candidati interni sono conferiti  ai  candidati  utilmente
collocati in graduatoria.