Art. 2 Domanda e requisiti di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta e inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione e invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed equipollenti di cui al comma 5; e) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle funzioni di dirigente di istituto penitenziario; f) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione. 5. Per l'ammissione al concorso di dirigente della carriera penitenziaria di istituto penale per minorenni e' richiesta la laurea magistrale conseguita presso una universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LM50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione pedagogia continua, LM 85 Scienze pedagogiche, LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-56 Scienze dell'economia, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, ovvero laurea specialistica conseguita presso una universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente a una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell'economia, 89/S Sociologia, LS-71 Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I predetti titoli di studio si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. 6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti della carriera penitenziaria di istituto penale per minorenni consistera' in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di cui ai commi da 7 a 15. 7. La prima prova scritta consiste in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I e libro X del codice procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018); b) diritto amministrativo; c) diritto costituzionale e pubblico; d) diritto penale; e) elementi di procedura penale; f) legislazione penale minorile con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 272; g) contabilita' di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; h) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro; i) elementi di psicologia dell'eta' evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile. 8. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 100, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 9. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 10. Le ulteriori due prove scritte consistono nello svolgimento di due elaborati, il primo vertente sulle materie di cui al sottoindicato punto a) ed il secondo sulle materie di cui al sottoindicato punto b): a) diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo I, libro X, codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni; b) scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonche' a ridurre il rischio di recidiva. 11. La seconda e la terza prova scritta di cui al comma 10, la cui durata e' stabilita in otto ore, devono essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La votazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta e' di 21/30. 12. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle predette prove scritte di cui al comma 10 hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30. 13. La prova orale verte sulle stesse materie delle tre prove scritte e inoltre sulle seguenti materie: a) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale; b) ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 14. La prova orale comprende altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua straniera e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la commissione esaminatrice e' integrata con esperti nelle materie indicate di lingua e informatica. 15. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30.