Art. 3 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e' composta da: a) un dirigente generale o magistrato di pari qualifica con funzioni di presidente; b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti; c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario. 2. Per supplire a eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per la materia informatica. 4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui agli articoli 35, comma 3, lettera e), e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.