Art. 3 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione  esaminatrice,  nominata  con  provvedimento  del
direttore generale del personale, delle risorse  e  per  l'attuazione
dei provvedimenti del giudice minorile e' composta da: 
    a) un dirigente generale  o  magistrato  di  pari  qualifica  con
funzioni di presidente; 
    b)  due  dirigenti  della  carriera  dirigenziale   penitenziaria
esperti  nelle  materie  oggetto  del  concorso   con   funzioni   di
componenti; 
    c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero
un funzionario del Corpo di polizia  penitenziaria  con  funzioni  di
segretario. 
  2. Per supplire a eventuali, temporanee assenze o  impedimenti  del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di un  presidente  supplente,  di  due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della  commissione  esaminatrice  o
con successivo provvedimento. 
  3. Alla commissione possono essere aggregati  membri  aggiunti  per
gli esami di lingua straniera e per la materia informatica. 
  4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici  possono
essere  scelti  anche  tra  il  personale  in  quiescenza  che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga a piu' di  quattro  anni
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui agli articoli 35, comma 3, lettera e), e 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.