Art. 4 
 
            Formazione graduatoria e nomina dei vincitori 
 
  1.  Al  termine  delle  prove  orali  la  commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale del personale e  delle  risorse  e
per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile,  approva  la
graduatoria di merito e dichiara i  vincitori  del  concorso  tenendo
conto delle eventuali riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, e
delle  riserve  di  legge,  nonche'  dei  titoli  di   preferenza   e
precedenza, previsti dalle vigenti disposizioni. 
  2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito internet del  Ministero
della giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il  termine  per  le
eventuali impugnative. 
  3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri  penitenziari
di istituto per  minorenni  e  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione iniziale della durata di mesi diciotto, che  si  svolgera'
presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e sara'  articolato
in  periodi  di  formazione  teorico-pratica  alternati  a  tirocinio
operativo, le cui modalita' sono stabilite con successivo decreto del
Ministro della giustizia. 
  4.  Al  termine  del   periodo   di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima  assegnazione,
a un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata  da
ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
  5.  I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di   prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  soprannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
  6. In caso di mancato superamento del corso di formazione  iniziale
il  rapporto  di  lavoro  e'  risolto  di  diritto  e   il   relativo
provvedimento e' adottato dal  direttore  generale  del  personale  e
delle risorse. 
  7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che  non  supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
giudice minorile e' restituito al ruolo e sede di  provenienza  senza
detrazioni d'anzianita'. 
  8. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia  alle
norme  in  materia  di  accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272, nonche' all'art. 1, commi 300  e  360,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 maggio 2020 
 
                                        Il Ministro della giustizia   
                                                Bonafede              
 
         Il Ministro                                                 
 per la pubblica amministrazione                                     
           Dadone                                                     

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020 
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