IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  che
ha   disposto   che   medicinali   sottoposti   alla   procedura   di
autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del  Consiglio,
del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare  dell'autorizzazione  ad
un prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita',  su  conforme
parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti
dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 ed in particolare l'art. 48, che nell'
istituire l'Agenzia italiana del farmaco, di  seguito  AIFA,  con  il
comma 33, ha disposto che dal 1° gennaio 2004 i prezzi  dei  prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale sono determinati mediante
contrattazione tra Agenzia e produttori  secondo  le  modalita'  e  i
criteri  indicati  nella  delibera  CIPE  1°  febbraio  2001,  n.  3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536  convertito  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, ed in particolare il comma 553
dell'art. 1, che rinvia ad un decreto del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalita'  a
cui l'AIFA si  attiene  nel  determinare,  mediante  negoziazione,  i
prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale; 
  Visto, altresi', il comma 554 dell'art. 1, della  citata  legge  n.
145 del 2018, che prescrive che l'AIFA  dal  1°  gennaio  2019,  puo'
riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con  l'azienda
farmaceutica  titolare  di  A.I.C.,  le   procedure   negoziali   per
riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso  in  cui
intervengano  medio  tempore  variazioni  del  mercato  tali  da  far
prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero
da configurare un rapporto costo-terapia  sfavorevole  rispetto  alle
alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale; 
  Vista la  citata  deliberazione  CIPE  1°  febbraio  2001,  recante
individuazione dei criteri  per  la  contrattazione  del  prezzo  dei
farmaci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001; 
  Tenuto conto del mandato normativo di  cui  al  citato  comma  553,
sopra riportato, e atteso che il farmaco rappresenta uno strumento di
tutela della salute e che i  medicinali  sono  erogati  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) e, in quanto inclusi nei livelli essenziali
di assistenza presentano  un  impatto  significativo  per  lo  stesso
Servizio sanitario nazionale; 
  Tenuto conto della risoluzione WHA 72/2019; 
  Ritenuto di dover garantire, nella fase di negoziazione dei  prezzi
dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale  tra  l'AIFA  e
l'azienda farmaceutica, criteri aggiornati ed adeguati alla  continua
evoluzione  della  politica  del  farmaco,  nonche'   conformi   alla
necessaria trasparenza; 
  Sentite le associazioni rappresentative delle imprese  del  farmaco
nel corso degli incontri rispettivamente in data 1° marzo 2019 e 28 e
29 maggio 2019; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome nella seduta del 1° agosto 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  nella
fase  di  negoziazione  della  rimborsabilita'  e  del   prezzo   dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, tra l'AIFA e le
aziende  farmaceutiche.  Esse  riguardano   la   negoziazione   della
rimborsabilita'   e   del   prezzo   dei    medicinali    autorizzati
all'immissione in commercio secondo le  procedure  centralizzata,  di
mutuo riconoscimento, decentrata e nazionale dei medicinali idonei ad
essere inseriti nella lista dei medicinali  rimborsati  dal  Servizio
sanitario nazionale. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  altresi'  ai
fini  dell'inserimento  dei  medicinali   nell'elenco   di   cui   al
decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,  convertito  dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 648, nonche'  ad  alcune  specifiche  categorie  di
medicinali di fascia C e  Cnn  acquistati  dagli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale per esigenze di  salute  pubblica.  L'inserimento
nel menzionato elenco dei  medicinali  non  ancora  in  commercio  in
Italia, o di indicazioni terapeutiche non autorizzate  di  medicinali
gia' in commercio in Italia per  altre  indicazioni,  e'  subordinato
alla negoziazione del prezzo, seppur  con  procedura  semplificata  e
accelerata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10.