Art. 3 
 
                         Procedura negoziale 
 
  1. La procedura negoziale e' attivata dall'azienda farmaceutica. La
procedura puo', altresi', essere avviata anche dall'AIFA nel caso  si
tratti di medicinali la cui rimborsabilita' presenti un significativo
impatto in termini di spesa del Servizio  sanitario  nazionale  o  di
inappropriatezza prescrittiva, o che non siano mai stati  oggetto  di
precedente contrattazione. Puo' essere, altresi',  avviata  dall'AIFA
nel caso in cui una  precedente  procedura  di  negoziazione  si  sia
conclusa con mancato accordo e conseguente collocazione  del  farmaco
in fascia C, di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. 
  2. La  procedura  negoziale  di  definizione  del  prezzo  e  della
rimborsabilita'  si  conclude  nei  successivi  centottanta   giorni,
termine che puo'  essere  interrotto  una  sola  volta,  in  caso  di
richiesta da parte di AIFA di integrazione  documentale  o  di  nuovi
elementi valutativi necessari per l'istruttoria  della  procedura  in
corso. L'azienda che  viene  informata  dell'avvio  del  procedimento
puo', altresi', chiederne la sospensione una sola volta e al fine  di
fornire elementi utili alla negoziazione. 
  3. La Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, nel rispetto
delle funzioni ad essa attribuite a legislazione vigente, si  esprime
in  particolare  sul  valore  clinico  del  farmaco  e   sul   valore
terapeutico aggiunto rispetto ai medicinali indicati quali medicinali
comparatori di riferimento ivi inclusi i farmaci inseriti nell'elenco
dei farmaci di cui di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648  e/o  alle  strategie
terapeutiche farmacologiche gia'  consolidate.  Tale  valutazione  e'
condotta anche  sulla  base  dell'istruttoria  predisposta  dall'AIFA
tenendo conto delle valutazioni  prodotte  in  sede  europea,  quando
disponibili, nonche' sulla base  di  uno  «scoping  meeting»,  quando
opportuno, tra i competenti uffici dell'AIFA e l'azienda farmaceutica
di  riferimento,  su  richiesta  delle  parti,  successivamente  alla
sottomissione del dossier di prezzo e rimborso. 
  4. Ove ricorrano le condizioni di necessita', al fine di assicurare
una maggiore appropriatezza d'uso ovvero individuare specifici ambiti
di utilizzo, la CTS puo' introdurre limitazioni alla rimborsabilita'. 
  5. Nel caso in cui le limitazioni di cui al comma 4 comportino  una
modifica significativa della popolazione trattabile attesa,  rispetto
a  quanto  prospettato  inizialmente  nell'istanza  di  negoziazione,
l'azienda trasmette  all'AIFA  l'aggiornamento  della  documentazione
sulla base delle limitazioni introdotte. 
  6. All'esito della valutazione, la CTS trasmette la  documentazione
al Comitato prezzi e rimborso (CPR), ivi compreso l'aggiornamento  di
cui al comma 5, che avvia l'iter per la negoziazione del  prezzo  con
l'azienda interessata. La procedura  negoziale  si  intende  conclusa
negativamente,  previa  informativa  all'azienda,  nel  caso  in  cui
all'esito della predetta  valutazione  non  emerga  una  superiorita'
clinica del medicinale  oggetto  della  negoziazione  rispetto  al/ai
comparatori identificati dalla CTS  e  l'azienda  non  riformuli  una
proposta che configuri un costo terapia uguale o inferiore rispetto a
quello dei comparatori. 
  7.  Nel  caso  in  cui  non  vi  siano  medicinali  comparatori  di
riferimento, l'azienda presenta  valutazioni  economiche  secondo  le
indicazioni di cui al comma 1 della presente determinazione integrate
da un'adeguata documentazione volta a motivare la proposta di  prezzo
anche in funzione dei costi della ricerca e sviluppo e di  produzione
sostenuti. 
  8. Ai fini  della  negoziazione  del  prezzo,  il  CPR  esamina  le
proposte avanzate tenendo in considerazione le  valutazioni  espresse
dalla CTS con particolare riferimento al giudizio sul valore aggiunto
del medicinale,  al  posizionamento  in  terapia,  ai  costi  terapia
confrontati con le terapie farmacologiche  gia'  disponibili,  tenuto
conto anche dei prezzi applicati agli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  al  numero  dei   trattamenti   attesi,   eventualmente
aggiornato rispetto al dossier  inizialmente  presentato,  a  seguito
delle eventuali condizioni limitative della rimborsabilita'  definite
dalla CTS. 
  9. In caso di sospensione  della  procedura  per  la  richiesta  di
integrazione documentale o di nuovi elementi  valutativi,  la  stessa
viene riattivata in seguito all'acquisizione  da  parte  di  AIFA  di
quanto richiesto. Il termine massimo di  sospensione  e'  fissato  in
novanta giorni. Decorso tale termine senza alcun esito, la  procedura
negoziale si conclude con il mancato accordo e  la  collocazione  del
farmaco in fascia C di cui al comma 10, dell'art. 8, della  legge  24
dicembre 1993, n. 537. 
  10. La negoziazione dei medicinali di cui all'art. 1, comma  2,  si
attiva previo parere favorevole della CTS, sulla base di  un  dossier
semplificato,  a  tal  fine,  presentato  dall'azienda   farmaceutica
titolare. Per i  medicinali  gia'  presenti  nell'elenco  di  cui  al
decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,  convertito  dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 648, il prezzo massimo di  cessione  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale e' quello gia'  applicato  e  non  puo',
comunque,  superare  il  prezzo  massimo  di  cessione  al   Servizio
sanitario  nazionale  per  le  altre  indicazioni  terapeutiche  gia'
rimborsate relative allo stesso medicinale. 
  11. L'AIFA in fase di negoziazione del prezzo  tiene  conto,  sulla
base dei presumibili dati di consumo, anche  dei  vincoli  finanziari
previsti dalla vigente normativa sulla spesa farmaceutica.