Art. 5 
 
                   Mancata definizione del prezzo 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  non   si   raggiunga   un   accordo   sulla
rimborsabilita' e prezzo, il prodotto viene classificato nella fascia
C, di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537. 
  2. L'AIFA attraverso determinazione di mancata  rimborsabilita',  o
con altre idonee modalita', riporta le  motivazioni  della  decisione
assunta. 
  3.  Le  regioni  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
nell'attivare procedure di acquisto, tengono conto delle informazioni
fornite da AIFA.