Art. 5 Mancata definizione del prezzo 1. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla rimborsabilita' e prezzo, il prodotto viene classificato nella fascia C, di cui al comma 10, dell'art. 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. L'AIFA attraverso determinazione di mancata rimborsabilita', o con altre idonee modalita', riporta le motivazioni della decisione assunta. 3. Le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'attivare procedure di acquisto, tengono conto delle informazioni fornite da AIFA.