Art. 2 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione
amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, ((convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35.)) Nei casi in  cui  la  violazione  sia  commessa
nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da cinque a trenta giorni. 
  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura
ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da
autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono
irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto
dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del
comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la
reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una
durata  non  superiore  a  cinque  giorni.  Il  periodo  di  chiusura
provvisoria e' scomputato dalla  corrispondente  sanzione  accessoria
definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di
reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione
amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella
misura massima. 
  ((2-bis.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto accertate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono  devoluti  allo
Stato quando le violazioni siano accertate da  funzionari,  ufficiali
ed agenti  dello  Stato.  I  medesimi  proventi  sono  devoluti  alle
regioni, alle  province  e  ai  comuni  quando  le  violazioni  siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,  delle
regioni, delle province e dei comuni.)) 
  3. ((Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  punibile  ai  sensi
dell'articolo 452)) del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita  ai
sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 650 del codice penale: 
              «Art.    650.    (Inosservanza    dei     provvedimenti
          dell'autorita'). - Chiunque non  osserva  un  provvedimento
          legalmente dato dall'autorita' per ragione di  giustizia  o
          di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico  o  d'igiene,  e'
          punito, se il fatto non costituisce un  piu'  grave  reato,
          con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino  a  euro
          duecentosei» 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi  1  e  3,  del
          decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per
          fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35: 
              «Art. 4. (Sanzioni e controlli).  -  1.  Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro quattrocento a euro mille e non si  applicano
          le sanzioni contravvenzionali  previste  dall'articolo  650
          del codice penale o da ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
              2. Omissis. 
              3. Si applicano, per quanto non stabilito dal  presente
          articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I
          della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   in   quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27.» 
              Si riporta il testo dell'art. 452 del codice penale: 
              «Art. 452. (Delitti colposi contro la salute pubblica).
          - Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti  preveduti
          dagli articoli 438 e 439 e' punito: 
                1. con la reclusione da tre a dodici anni,  nei  casi
          per i quali le dette disposizioni stabiliscono la  pena  di
          morte; 
                2. con la reclusione da uno a cinque anni,  nei  casi
          per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 
                3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso
          in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. 
              Quando  sia  commesso  per  colpa  alcuno   dei   fatti
          preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e  445  si
          applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte  da
          un terzo a un sesto.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 260 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle
          leggi sanitarie), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          agosto 1934, n. 186, S.O.: 
              «Art.  260.  -  .  Chiunque  non  osserva   un   ordine
          legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di
          una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto da
          3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda  da  euro  cinquecento  ad
          euro cinquemila. 
              Se il fatto e' commesso da  persona  che  esercita  una
          professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata.»