Art. 3 1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: a) fino a dieci anni: EURIBOR a sei mesi + 2,20%; b) fino a quindici anni: EURIBOR a sei mesi + 2,50%; c) fino a venti anni: EURIBOR a sei mesi + 2,70%; d) fino a venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 2,80%; e) oltre venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 2,95%. 2. Il tasso EURIBOR a sei mesi e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.