Art. 3 
 
  1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle  operazioni,  di
cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti
misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: 
    a) fino a dieci anni: EURIBOR a sei mesi + 2,20%; 
    b) fino a quindici anni: EURIBOR a sei mesi + 2,50%; 
    c) fino a venti anni: EURIBOR a sei mesi + 2,70%; 
    d) fino a venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 2,80%; 
    e) oltre venticinque anni: EURIBOR a sei mesi + 2,95%. 
  2. Il tasso EURIBOR a sei mesi e' rilevato  due  giorni  lavorativi
antecedenti la data di decorrenza di  ciascun  periodo  di  interessi
alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.