Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui
all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova
realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno
20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1995, n. 418.