Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  agli
edifici sottoposti a tutela  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie,  esposizioni,  mostre,  biblioteche  e  archivi,   di   cui
all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero a  quelle  di  nuova
realizzazione. 
  2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si  possono  applicare  alle
attivita' di cui al comma 1  in  alternativa  alle  specifiche  norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per  i
beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro  dell'interno
20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della  Repubblica
30 giugno 1995, n. 418.