Art. 3 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                            3 agosto 2015 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'interno  3
agosto 2015, dopo il numero  «71;»  e'  aggiunto  il  seguente:  «72,
limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,  destinati  a
contenere  musei,  gallerie,  esposizioni,  mostre,   biblioteche   e
archivi;». 
  2. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera d) e' aggiunta  la  seguente  «  e)  72,
limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,  destinati  a
contenere  musei,  gallerie,  esposizioni,  mostre,   biblioteche   e
archivi.». 
  3. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti: «t) Regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le "Norme per l'esecuzione,
il collaudo e l'esercizio degli impianti  tecnici  degli  edifici  di
interesse artistico e storico destinati a contenere musei,  gallerie,
collezioni e oggetti di interesse storico culturale"; u) decreto  del
Ministro per i  beni  culturali  e  ambientali  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento
concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici  e
artistici destinati a musei,  gallerie,  esposizioni  e  mostre";  v)
decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno  1995,  n.  418,
recante il "Regolamento concernente norme  di  sicurezza  antincendio
per  gli  edifici  di   interesse   storico-artistico   destinati   a
biblioteche ed archivi."». 
  4. All'allegato 1 del decreto del Ministro  dell'interno  3  agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali»,  e'  aggiunto  il
seguente capitolo  «V.10  -  Musei,  gallerie,  esposizioni,  mostre,
biblioteche e archivi», contenente le norme tecniche  di  prevenzione
incendi per gli edifici sottoposti a  tutela  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,  destinati  a
contenere  musei,  gallerie,  esposizioni,  mostre,   biblioteche   e
archivi, di cui all'art. 1.