Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo il numero «71;» e' aggiunto il seguente: «72,
limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi;».
2. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente « e) 72,
limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi.».
3. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti: «t) Regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le "Norme per l'esecuzione,
il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di
interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie,
collezioni e oggetti di interesse storico culturale"; u) decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il
Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento
concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e
artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; v)
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418,
recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio
per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a
biblioteche ed archivi."».
4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
seguente capitolo «V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi», contenente le norme tecniche di prevenzione
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi, di cui all'art. 1.