Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National Eligibility Criteria» 2019, nella misura dell'80% del
contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel  caso
di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il  soggetto  beneficiario
privato dovra' produrre  apposita  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato  dal
MUR con specifico provvedimento; 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto; 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle  agevolazioni,
con contestuale recupero delle  somme  erogate  anche  attraverso  il
fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con
le somme maturate su altri progetti  finanziati  o  ad  altro  titolo
presso questa o altra amministrazione.