Art. 2 Modifiche all'ordinanza 30 giugno 2020 1. All'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay".