Art. 2 
 
               Modifiche all'ordinanza 30 giugno 2020 
 
  1. All'articolo 1,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Ministro  della
salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, la lettera  c)  e'  sostituita
dalla seguente: "c) l'ingresso nel territorio nazionale di  cittadini
di Stati terzi residenti nei seguenti  Stati  e  territori:  Algeria,
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda,
Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay".