Art. 3 
 
                  Ingresso nel territorio nazionale 
 
  1. Ogni ingresso nel territorio  nazionale  da  qualsiasi  Stato  o
territorio estero e' condizionato al rilascio al vettore e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli  della  dichiarazione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, e  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno  2020,
come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
14 luglio 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o
transitato nei quattordici giorni antecedenti nei  Paesi  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 1. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi di cui
alle lettere e), g) e i) degli articoli 4, comma 9, e  5,  comma  10,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,
come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
14 luglio 2020.