Art. 3 Organizzazione delle funzioni della Camera arbitrale 1. La Camera arbitrale esercita le funzioni assegnate dagli articoli 209 e 210 del decreto legislativo n. 50/2016, garantendo l'efficiente e trasparente amministrazione delle procedure arbitrali. Esercita altresi' le funzioni di cui all'art. 205, comma 5, in tema di accordo bonario. 2. Il Consiglio arbitrale adotta disposizioni, anche generali, relative all'interpretazione o dirette all'applicazione delle norme rilevanti per l'esercizio delle suddette funzioni. Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale dell'Autorita'. 3. Il Presidente della Camera arbitrale adotta le determinazioni necessarie per assicurare la fruizione dei locali assegnati alla Camera stessa anche quale sede dell'arbitrato ai sensi dell'art. 209, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016; sovrintende altresi', in collaborazione con gli uffici competenti dell'Autorita', alla tempestiva pubblicazione relativa agli atti e attivita' della Camera arbitrale, comprese quelle previste dall'art. 210, comma 13. Il Presidente cura l'attuazione delle suddette determinazioni raccordandosi con il Segretario generale dell'Autorita' al fine di assicurarne la coerenza con gli indirizzi dell'Autorita' e di ottenere la piu' ampia collaborazione degli uffici.