Art. 3 
 
        Organizzazione delle funzioni della Camera arbitrale 
 
  1.  La  Camera  arbitrale  esercita  le  funzioni  assegnate  dagli
articoli 209 e 210 del decreto  legislativo  n.  50/2016,  garantendo
l'efficiente e trasparente amministrazione delle procedure arbitrali.
Esercita altresi' le funzioni di cui all'art. 205, comma 5,  in  tema
di accordo bonario. 
  2. Il Consiglio  arbitrale  adotta  disposizioni,  anche  generali,
relative all'interpretazione o dirette all'applicazione  delle  norme
rilevanti per l'esercizio delle suddette funzioni. Tali disposizioni,
ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
come modificato dall'art.  12,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 25 maggio  2016,  n.  97,  sono  pubblicate  in  apposita
sezione del sito istituzionale dell'Autorita'. 
  3. Il Presidente della Camera arbitrale  adotta  le  determinazioni
necessarie per assicurare la  fruizione  dei  locali  assegnati  alla
Camera stessa anche quale sede dell'arbitrato ai sensi dell'art. 209,
comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016; sovrintende altresi', in
collaborazione  con  gli  uffici  competenti   dell'Autorita',   alla
tempestiva pubblicazione relativa agli atti e attivita' della  Camera
arbitrale, comprese quelle  previste  dall'art.  210,  comma  13.  Il
Presidente   cura   l'attuazione   delle   suddette    determinazioni
raccordandosi con il Segretario generale dell'Autorita'  al  fine  di
assicurarne  la  coerenza  con  gli  indirizzi  dell'Autorita'  e  di
ottenere la piu' ampia collaborazione degli uffici.