Art. 4 Sedute del Consiglio arbitrale 1. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o chi ne fa le veci. 2. I componenti che non possono partecipare alle sedute ne danno notizia tempestivamente al Presidente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. 3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario assegnato alla struttura di segreteria. Il Consiglio puo' deliberare all'unanimita' dei presenti, all'inizio della seduta, o nel corso della stessa limitatamente a uno o piu' punti all'ordine del giorno, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un suo componente. 4. Il Consiglio puo' deliberare di procedere ad audizioni, nel corso delle sedute, di funzionari dell'Autorita' o di esperti. 5. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'Autorita', previo assenso del Presidente della stessa. 6. Le sedute del Consiglio possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, a condizione che di tutti i partecipanti possa essere accertata l'identita', che la partecipazione alla seduta sia simultanea e che a tutti i partecipanti anche da remoto sia consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare in tempo reale. Alle suddette condizioni e' altresi' possibile la partecipazione in videoconferenza di singolo componente del Consiglio, che non possa assicurare per giustificato motivo la partecipazione in presenza. Fatte salve situazioni di impedimento oggettivo, il Presidente ha cura di garantire che di regola le questioni a carattere generale o comunque di maggiore rilevanza per l'esercizio delle funzioni assegnate alla Camera arbitrale siano poste all'ordine del giorno di riunioni in presenza.