Art. 4 
 
                   Sedute del Consiglio arbitrale 
 
  1. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno  tre
componenti, fra i quali il Presidente o chi ne fa le veci. 
  2. I componenti che non possono partecipare alle  sedute  ne  danno
notizia tempestivamente al Presidente, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 6. 
  3. Le funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte  da  un
funzionario assegnato alla struttura di segreteria. Il Consiglio puo'
deliberare all'unanimita' dei presenti, all'inizio  della  seduta,  o
nel corso della stessa limitatamente a uno o  piu'  punti  all'ordine
del giorno, che le funzioni di segretario verbalizzante siano  svolte
da un suo componente. 
  4. Il Consiglio puo' deliberare  di  procedere  ad  audizioni,  nel
corso delle sedute, di funzionari dell'Autorita' o di esperti. 
  5. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare,
senza diritto di voto, i dirigenti dell'Autorita', previo assenso del
Presidente della stessa. 
  6.  Le  sedute  del  Consiglio  possono  svolgersi  anche  mediante
l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, a condizione che di tutti i
partecipanti   possa   essere   accertata   l'identita',    che    la
partecipazione  alla  seduta  sia  simultanea  e  che   a   tutti   i
partecipanti  anche  da  remoto  sia   consentito   di   seguire   la
discussione,  di  intervenire  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati e di votare in tempo reale. Alle  suddette  condizioni  e'
altresi' possibile la partecipazione in  videoconferenza  di  singolo
componente del Consiglio, che non possa assicurare  per  giustificato
motivo la partecipazione  in  presenza.  Fatte  salve  situazioni  di
impedimento oggettivo, il Presidente ha  cura  di  garantire  che  di
regola le questioni a  carattere  generale  o  comunque  di  maggiore
rilevanza  per  l'esercizio  delle  funzioni  assegnate  alla  Camera
arbitrale siano poste all'ordine del giorno di riunioni in presenza.