Art. 6 
 
                            Deliberazioni 
 
  1. Le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  adottate  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei componenti presenti. 
  2. In caso di deliberazioni concernenti taluno dei  componenti  del
Consiglio, quest'ultimo delibera senza la presenza dell'interessato. 
  3. Nel caso di parita' prevale il voto del Presidente o di  chi  ne
fa le veci.