Art. 7 Verbalizzazione delle sedute 1. Dal verbale di seduta, redatto a cura del soggetto indicato nel precedente art. 4, comma 3, devono risultare i nomi dei componenti presenti, l'ordine del giorno con le sue eventuali integrazioni e, per ogni argomento trattato, le dichiarazioni, ove rese, nonche' la delibera adottata. 2. Il verbale di seduta deve indicare il momento iniziale e quello finale della seduta stessa. 3. Il verbale di seduta, a cura di chi lo redige, e' messo tempestivamente a disposizione del Presidente e dei componenti per l'approvazione, entro la successiva seduta.