Art. 7 
 
                    Verbalizzazione delle sedute 
 
  1. Dal verbale di seduta, redatto a cura del soggetto indicato  nel
precedente art. 4, comma 3, devono risultare i  nomi  dei  componenti
presenti, l'ordine del giorno con le sue  eventuali  integrazioni  e,
per ogni argomento trattato, le dichiarazioni, ove rese,  nonche'  la
delibera adottata. 
  2. Il verbale di seduta deve indicare il momento iniziale e  quello
finale della seduta stessa. 
  3. Il verbale di  seduta,  a  cura  di  chi  lo  redige,  e'  messo
tempestivamente a disposizione del Presidente e  dei  componenti  per
l'approvazione, entro la successiva seduta.