Art. 9 Regole di comportamento 1. I componenti del Consiglio arbitrale, in piena adesione ai doveri di una condotta ispirata ai canoni etici di lealta', imparzialita', riservatezza e correttezza, recepiscono il Codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorita' approvato con deliberazione del 1° settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. 2. Agli effetti del comma precedente, si applicano in particolare le seguenti regole ai componenti del Consiglio arbitrale: a) non chiederanno, ne' accetteranno, per se' o per altri, alcun dono o altre utilita' da nessun soggetto, pubblico o privato, che sia, direttamente o indirettamente, destinatario delle funzioni e dei poteri della Camera arbitrale, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore; b) devono improntare lo svolgimento, sempre corretto, della propria funzione ai principi di imparzialita', di parita' di trattamento e di non discriminazione; c) devono prevenire situazioni, anche apparenti, di conflitto di interessi anche riguardanti propri congiunti entro il secondo grado; d) sono tenuti a non divulgare informazioni comunque collegate a procedimenti in corso prima che gli atti ed i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicati; e) sono tenuti a non fornire a terzi informazioni comunque acquisite - anche se non lesive della reputazione - sul conto degli iscritti negli albi. Roma, 1° luglio 2020 Il Presidente: Merloni Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 luglio 2020 p. Il segretario: Greco