Art. 9 
 
                       Regole di comportamento 
 
  1. I componenti del  Consiglio  arbitrale,  in  piena  adesione  ai
doveri  di  una  condotta  ispirata  ai  canoni  etici  di   lealta',
imparzialita', riservatezza e correttezza, recepiscono il  Codice  di
condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorita'
approvato con  deliberazione  del  1°  settembre  2015  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. Agli effetti del comma precedente, si applicano  in  particolare
le seguenti regole ai componenti del Consiglio arbitrale: 
    a) non chiederanno, ne' accetteranno, per se' o per altri,  alcun
dono o altre utilita' da nessun soggetto,  pubblico  o  privato,  che
sia, direttamente o indirettamente, destinatario delle funzioni e dei
poteri della Camera arbitrale,  ad  eccezione  dei  regali  d'uso  di
modico valore; 
    b) devono  improntare  lo  svolgimento,  sempre  corretto,  della
propria  funzione  ai  principi  di  imparzialita',  di  parita'   di
trattamento e di non discriminazione; 
    c) devono prevenire situazioni, anche apparenti, di conflitto  di
interessi anche riguardanti propri congiunti entro il secondo grado; 
    d) sono tenuti a non divulgare informazioni comunque collegate  a
procedimenti in corso prima che gli atti ed  i  provvedimenti  finali
siano formalizzati e pubblicati; 
    e) sono tenuti  a  non  fornire  a  terzi  informazioni  comunque
acquisite - anche se non lesive della reputazione - sul  conto  degli
iscritti negli albi. 
      Roma, 1° luglio 2020 
 
                                               Il Presidente: Merloni 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 luglio 2020 
p. Il segretario: Greco