IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che «al  fine
di sostenere piu' efficacemente il processo di  transizione  digitale
delle  imprese,  la  spesa  privata  in  ricerca  e  sviluppo  e   in
innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare  e
della sostenibilita' ambientale, e l'accrescimento  delle  competenze
nelle materie connesse alle  tecnologie  abilitanti  il  processo  di
transizione tecnologica  e  digitale,  nonche'  di  razionalizzare  e
stabilizzare il quadro agevolativo di  riferimento  in  un  orizzonte
temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi  di  finanza
pubblica» prevede la ridefinizione della disciplina  degli  incentivi
fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0»; 
  Visto il comma 198 del citato  art.  1,  che  nell'ambito  di  tale
ridefinizione  dispone  l'introduzione,  per  il  periodo   d'imposta
successivo a quello in corso al  31  dicembre  2019,  di  un  credito
d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in  transizione
ecologica, in  innovazione  tecnologica  4.0  e  in  altre  attivita'
innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite  nei
commi da 199 a 206 dello stesso articolo; 
  Visto, in particolare, il  comma  200  del  predetto  art.  1,  che
considera attivita' di ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al  credito
d'imposta  le  attivita'  di   ricerca   fondamentale,   di   ricerca
industriale  e  sviluppo  sperimentale   in   campo   scientifico   e
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della  Commissione
(2014/C 198/01) del 27 giugno  2014,  demandando  al  Ministro  dello
sviluppo economico il compito  di  dettare  con  apposito  decreto  i
criteri per la corretta applicazione  di  tali  definizioni,  tenendo
conto dei principi generali e dei criteri contenuti  nel  Manuale  di
Frascati  dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE); 
  Visto il successivo comma 201 del predetto art.  1,  che  considera
attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
le attivita', diverse da quelle indicate nel comma  200,  finalizzate
alla realizzazione di prodotti  o  processi  di  produzione  nuovi  o
sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o
immateriale o  un  servizio  o  un  processo  di  produzione  che  si
differenzia,  rispetto  a  quelli   gia'   realizzati   o   applicati
dall'impresa, sul piano delle caratteristiche  tecnologiche  o  delle
prestazioni o dell'ecocompatibilita' o  dell'ergonomia  o  per  altri
elementi  sostanziali  rilevanti  nei  diversi  settori   produttivi,
disponendo che con lo stesso decreto  previsto  dal  comma  200  sono
dettati i criteri per la corretta applicazione  di  tali  definizioni
nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e
dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE; 
  Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso  art.  1,  che  considera
attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di
design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori
tessile e della  moda,  calzaturiero,  dell'occhialeria,  orafo,  del
mobile  e  dell'arredo  e  della  ceramica  per   la   concezione   e
realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con  lo
stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri  per  la
corretta applicazione del credito d'imposta anche in  relazione  alle
medesime attivita' di design e ideazione estetica svolte  in  settori
diversi da quelli indicati; 
  Visto, altresi', il comma 203, quarto periodo, del medesimo art. 1,
che dispone la maggiorazione dal 6 al 10 per cento della  misura  del
credito  d'imposta   spettante   per   le   attivita'   d'innovazione
tecnologica  di  cui  al  precedente   comma   201   finalizzate   al
raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0, demandando allo stesso decreto previsto dal  comma  200
l'individuazione di tali obiettivi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  22  dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico  delle  imposte  sui  redditi  e
successive modificazioni e integrazioni, con particolare  riferimento
agli articoli 5, comma 5, 102, 103, 109, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46
e 47,  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Ritenuta la necessita' di  emanare  le  disposizioni  indicate  nei
richiamati commi 200, 201, 202 e 203 del citato art. 1; 
  Considerata anche  l'opportunita'  di  dettare  istruzioni  per  la
determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito
d'imposta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  disposizioni   applicative   della
disciplina del credito d'imposta di cui all'art.  1,  commi  198-207,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la
definizione delle attivita' di ricerca e  sviluppo  (art.  2),  delle
attivita' di innovazione tecnologica (art. 3) e  delle  attivita'  di
design e ideazione estetica ammissibili (art.  4);  l'individuazione,
nell'ambito  delle  attivita'  di  innovazione   tecnologica,   degli
obiettivi  di  innovazione  digitale  4.0  e   degli   obiettivi   di
transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10  per
cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); la determinazione
e la documentazione delle  spese  ammissibili  al  credito  d'imposta
(art. 6).