IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che «al fine di sostenere piu' efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilita' ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonche' di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica» prevede la ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al «Piano nazionale Impresa 4.0»; Visto il comma 198 del citato art. 1, che nell'ambito di tale ridefinizione dispone l'introduzione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita' innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo; Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Visto il successivo comma 201 del predetto art. 1, che considera attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE; Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1, che considera attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attivita' di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati; Visto, altresi', il comma 203, quarto periodo, del medesimo art. 1, che dispone la maggiorazione dal 6 al 10 per cento della misura del credito d'imposta spettante per le attivita' d'innovazione tecnologica di cui al precedente comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, demandando allo stesso decreto previsto dal comma 200 l'individuazione di tali obiettivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 5, comma 5, 102, 103, 109, commi 1 e 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni indicate nei richiamati commi 200, 201, 202 e 203 del citato art. 1; Considerata anche l'opportunita' di dettare istruzioni per la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attivita' di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); l'individuazione, nell'ambito delle attivita' di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6).