Art. 5 
 
          Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta 
 
  1. Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro previsto
dal comma 203, secondo periodo, dell'art. 1 della legge  27  dicembre
2019, n. 160 per il credito d'imposta complessivamente spettante  per
le   attivita'   di    innovazione    tecnologica,    agli    effetti
dell'applicazione della maggiorazione dal 6 al  10  per  cento  della
misura del credito  d'imposta,  prevista  dal  quarto  periodo  dello
stesso comma 203, si considerano attivita' di innovazione tecnologica
finalizzate al raggiungimento di obiettivi  di  innovazione  digitale
4.0  i  lavori  svolti  nell'ambito   di   progetti   relativi   alla
trasformazione dei processi  aziendali  attraverso  l'integrazione  e
l'interconnessione  dei  fattori,  interni  ed  esterni  all'azienda,
rilevanti per la  creazione  di  valore.  A  titolo  esemplificativo,
costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0: 
    a) l'introduzione di  soluzioni  che  consentano  un'integrazione
comune dei diversi componenti, moduli e  sistemi  di  un'architettura
aziendale (c.d. digital service backbone),  in  grado  di  garantire,
tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il  supporto
di diversi protocolli e interfacce,  l'interconnessione  trasparente,
sicura ed affidabile dei  diversi  dispositivi  hardware  (quali,  ad
esempio, celle robotizzate  e  Controllori  Logici  Programmabili)  e
delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA); 
    b) l'introduzione di soluzioni che  consentano  il  miglioramento
della  gestione  operativa   della   produzione   mediante   ottimale
assegnazione  dei  lavori   alle   macchine,   sequenziamento   delle
attivita', gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione
tempificata di utensili e attrezzature,  allo  scopo  ad  esempio  di
migliorare  l'utilizzo  delle  macchine,  ridurre  i  lead  time   di
produzione,  minimizzare  i  costi,  migliorare  le  prestazioni   di
consegna; 
    c)  l'integrazione,  attraverso  l'applicazione   di   tecnologie
digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del  processo  di
produzione di beni o servizi (Operations); 
    d) l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e
la simulazione  dei  processi  produttivi,  aiutando  a  definire  le
traiettorie di processo e i  parametri  ottimali  di  lavorazione,  a
partire  dalle  caratteristiche  delle  macchine  disponibili  e  dei
prodotti da realizzare allo scopo di migliorare  le  prestazioni,  la
qualita' e/o ridurre i costi; 
    e) l'introduzione di soluzioni per la definizione  e  generazione
sistematica di indicatori  chiave  degli  obiettivi  aziendali  (c.d.
KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica  dei  dati  di
processo; 
    f) l'introduzione  di  soluzioni  idonee  a  generare  report  di
analisi  relative  al  funzionamento  delle   risorse   tecnologiche,
materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni  o
servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico,
predittivo, prescrittivo); 
    g)  l'introduzione  di  soluzioni  che  consentano  di   ottenere
suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT  sulle
azioni correttive in base al funzionamento  delle  risorse  coinvolte
nel processo, permettendo ad esempio  di  inviare  feedback/alert  su
un'eventuale deriva del funzionamento del processo  o  di  realizzare
processi e sistemi adattativi; 
    h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse  aree
e ambiti di creazione del valore  (manutenzione  predittiva  macchine
utensili     CNC,      tracciabilita'      di      processo/prodotto,
logistica/magazzino/movimentazione, controllo  qualita',  tracciatura
automatica delle specifiche di qualita' di un  prodotto,  di  materie
prime, ecc.); 
    i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi  operatori
delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione
delle informazioni, la messa a punto di protocolli e  metodi  per  il
tracciamento dei prodotti all'interno della  filiera  allo  scopo  di
migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese; 
    l) l'introduzione di soluzioni  che  implichino  possibilita'  di
funzioni  real   time   remote   di   telediagnosi,   teleassistenza,
telemanutenzione,  installazione  a   distanza,   monitoraggio,   con
funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da  qualsiasi
luogo  interconnettibile  nonche'  soluzioni  atte  a   favorire   lo
svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working); 
    m) la  riprogettazione  delle  funzioni,  dell'architettura,  dei
moduli e della  connettivita'  dei  beni  strumentali  in  ottica  di
digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni  pay  per
use di macchine e sistemi di produzione; 
    n)  l'introduzione  di  soluzioni   specifiche   di   blockchain,
cybersecurity,  edge   e   cloud   computing,   a   potenziamento   e
arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni  descritte
nei punti precedenti. 
  2. Agli stessi effetti  del  comma  1,  fermo  restando  il  limite
massimo di 1,5 milioni di  euro  complessivamente  spettante  per  le
attivita' di innovazione tecnologica,  si  considerano  attivita'  di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
transizione  ecologica  i  lavori  svolti  nell'ambito  di   progetti
relativi  alla  trasformazione  dei  processi  aziendali  secondo   i
principi  dell'economia  circolare   cosi'   come   declinati   nella
comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98  dell'11  marzo
2020.  A   titolo   esemplificativo,   costituiscono   obiettivi   di
transizione ecologica: 
    a) la progettazione di prodotti sostenibili  che  durino  piu'  a
lungo  e  siano  concepiti  per  essere  riutilizzati,   riparati   o
aggiornati per il recupero delle  proprie  funzioni  o  sottoposti  a
procedimenti di riciclo ad elevata  qualita',  per  il  recupero  dei
materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo
il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign); 
    b) la realizzazione di catene del valore  a  ciclo  chiuso  nella
produzione ed utilizzo di componenti e  materiali,  anche  sfruttando
opportunita' di riuso e riciclo cross-settoriali; 
    c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi  industriali
presenti all'interno di uno specifico ambito  economico  territoriale
(c.d.  simbiosi   industriale),   caratterizzati   da   rapporti   di
interdipendenza funzionale in relazione  alle  risorse  materiali  ed
energetiche  (ad  es.  sottoprodotti,  rifiuti,  energia  termica  di
scarto, ciclo integrato delle acque); 
    d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero  atte
ad ottenere materie  prime  seconde  di  alta  qualita'  da  prodotti
post-uso, in conformita' con le specifiche di  impiego  nella  stessa
applicazione o in differenti settori; 
    e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o
remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le  funzioni
da componenti post-uso, in modo da prolungare il  ciclo  di  utilizzo
del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale; 
    f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare  il  ciclo
di vita del prodotto e consentire  la  valutazione  dello  stato  del
prodotto post-uso al fine di facilitarne il  collezionamento  per  il
recupero di materiali e funzioni; 
    g) l'introduzione di modelli di business «prodotto come servizio»
(product-as-a-service) per favorire catene del  valore  circolari  di
beni di consumo e strumentali. 
  3. In caso di applicazione della  maggiorazione  dell'aliquota  del
credito d'imposta, nella relazione tecnica richiesta  dal  comma  206
dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160  devono  essere
fornite  specifiche  informazioni  sugli  obiettivi  di   innovazione
digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti  o  implementati
attraverso i progetti intrapresi, con la descrizione dello  stato  di
fatto  iniziale  e  degli  elementi  pertinenti  alla  definizione  e
comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che
verra' a determinarsi tramite lo sviluppo delle attivita' di progetto
e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per  la  valutazione
del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.