Art. 6 Determinazione e documentazione delle spese ammissibili 1. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita' delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, imputabili, in applicazione dell'art. 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai soli effetti dell'individuazione del periodo d'imposta a decorrere dal quale e' possibile l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti nelle attivita' ammissibili. 2. Le quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, rilevano nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi degli articoli 102 e 103 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente ridotto in caso di utilizzo dei suddetti beni anche nelle ordinarie attivita' dell'impresa. In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102, comma 7, del predetto testo unico. Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali indicati nella lettera d) del comma 200 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rilevano, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti, nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta agevolato ai sensi del citato art. 103. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili, ancorche' fiscalmente deducibili dal reddito del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, le quote di ammortamento relative ai software e agli altri beni immateriali il cui costo deve considerarsi gia' incluso tra le spese ammissibili relative al credito d'imposta di cui all'art. 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. 3. Le regole previste dal comma 2 si applicano anche nei confronti delle imprese che determinano il reddito su base catastale o forfettaria, assumendo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria e le altre spese ammissibili per lo stesso importo che sarebbe stato virtualmente deducibile in via analitica nel periodo d'imposta agevolabile. 4. Per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attivita' ammissibili svolte nel periodo d'imposta agevolabile, incluse le eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore in caso di attivita' ammissibili svolte fuori sede. 5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'importo delle spese di personale ammissibili prevista dalla lettera a) dei commi 200, 201 e 202 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti e la destinazione esclusiva in azienda, rispettivamente, alle attivita' di ricerca e sviluppo, alle attivita' di innovazione tecnologica e alle attivita' di design e ideazione estetica, per «soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego» s'intendono i soggetti assunti nel corso del periodo d'imposta agevolato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, che alla data dell'assunzione non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e che non siano mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato. 6. In caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attivita' ammissibili al credito d'imposta rese da amministratori o soci di societa' o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilita' delle relative spese non puo' eccedere il cinquanta per cento del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed e' subordinata all'effettiva corresponsione da parte della societa' dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato. L'ammissibilita' di tali spese e' inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della societa' o ente, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attivita' ammissibili e la congruita' dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantita' di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonche' alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attivita' ammissibili. La dichiarazione prevista dal precedente periodo e' richiesta anche ai fini dell'ammissibilita' delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell'imprenditore, dei soci o degli amministratori, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato testo unico delle imposte sui redditi e nel caso delle imprese individuali e' redatta a cura del titolare. 7. Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili al credito d'imposta, la documentazione contabile oggetto di certificazione ai sensi del citato comma 205 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attivita' ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attivita'. Per i beni materiali mobili e per i software utilizzati nelle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, la documentazione contabile deve comprendere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attivita' ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attivita'. Dal presente decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Roma, 26 maggio 2020 Il Ministro: Patuanelli