IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2020-2022»  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare  la  tabella
10 relativa al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ivi
allegata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n.  231
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019  con  il  n.
1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con
il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma 150,  della  legge  23
dicembre 2014, n.  190,  ha  ripartito  le  risorse  complessivamente
destinate   al   settore    dell'autotrasporto    per    l'annualita'
2019-2020-2021  fra  le   diverse   ipotesi   d'intervento   ed,   in
particolare, l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina  25  milioni  di
euro a favore degli investimenti per ciascuna annualita' del triennio
2019-2020-2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2018 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 95, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2019-2021» che ha destinato risorse pari  ad  euro  85.155.624  quali
ulteriori risorse  da  utilizzare  per  promuovere  investimenti  nel
settore dell'autotrasporto; 
  Considerato,  pertanto,  che  agli  importi  corrispondenti  ai  25
milioni di euro gia' previsti per ciascuna delle  annualita'  2020  e
2021 destinati al settore dell'autotrasporto si  deve  aggiungere  la
somma sopra riportata pari ad  euro  85.155.624  da  destinarsi  alle
iniziative a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto
di merci per un importo complessivo pari ad euro 135.155.624, di  cui
euro  12.900.000  soggetti  alle  disposizioni   dell'art.   53   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante  «Disposizioni  urgenti
in materia fiscale  e  per  esigenze  indifferibili»  (c.d.  «Decreto
fiscale»); 
  Considerato  che  gli  incentivi  finanziari  di  cui  al  presente
decreto, per un ammontare pari ad euro 122.255.624, costituiscono una
fattispecie di aiuto di Stato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Ritenuto di  dover  disporre  in  ordine  all'erogazione  di  dette
risorse in un unico contesto normativo; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Ritenuto  necessario,  anche  alla  luce  delle  ulteriori  risorse
finanziarie resesi disponibili, continuare a  perseguire  l'obiettivo
del   rinnovamento   e    della    ristrutturazione    del    settore
dell'autotrasporto, con particolare  riferimento  allo  sviluppo  dei
servizi logistici ed al riequilibrio  modale,  avuto  riguardo  anche
alla tutela dell'ambiente; 
  Ritenuto  necessario   continuare   a   destinare   incentivi   per
l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa  a
gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello
di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per  le
piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici
sull'ambiente; 
  Considerata la perdurante necessita' di prevedere incentivi per  il
rinnovo del  parco  veicolare  mediante  l'acquisizione  di  trattori
stradali  rispondenti  alla  normativa  anti-inquinamento   euro   VI
unitamente alla radiazione, tramite rottamazione,  dei  veicoli  piu'
obsoleti, ottimizzando cosi' gli effetti favorevoli  sull'ambiente  e
sulla sicurezza della circolazione stradale; 
  Ritenuto  opportuno,  altresi',   incentivare   l'acquisizione   di
rimorchi  e   semirimorchi   per   trasporto   intermodale,   nonche'
l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale
quali  casse  mobili  e  rimorchi  porta  casse,  anche  al  fine  di
ottimizzare la catena logistica; 
  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di
efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le
imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare
oltre le norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Sentite le principali associazioni di categoria  dell'autotrasporto
nel corso della riunione del 31 gennaio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse  finanziarie,  complessivamente  pari  ad
euro   122.255.624,   destinate   agli   investimenti   nel   settore
dell'autotrasporto,  con   riferimento,   rispettivamente   ad   euro
18.155.624 quali residui dell'annualita' 2019, ad euro 42.100.000 per
l'annualita' 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualita' 2021. 
  2. La ripartizione delle suddette risorse fra  le  varie  tipologie
d'investimento,  fatto  salvo  quanto  dovuto  alla  societa'   «Rete
autostrade mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i
trasporti Societa' per azioni», quale soggetto gestore dell'attivita'
istruttoria, viene definita secondo le medesime proporzioni di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio
2019,  n.  336  e  viene  riferita  all'arco  temporale  del  biennio
2020-2021. 
  3. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ad  incentivi  a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi
attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori  di
cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente  sia  quella  di
autotrasporto di cose, per  il  rinnovo  e  l'adeguamento  del  parco
veicolare, la radiazione per rottamazione nonche' per  l'acquisizione
di beni strumentali per il trasporto intermodale. 
  4. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei
principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
  5. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma
1 del presente articolo: 
    a) euro 46.400.000 pari al 38%  del  totale  per  l'acquisizione,
anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  autoveicoli,  nuovi  di
fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a  pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate  a  trazione  alternativa  a
metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico)  e
elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione  di  dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a  trazione  elettrica,  ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014; 
    b) euro 44.100.000 pari al 36% del totale: 
      1) per la radiazione per rottamazione  di  veicoli  pesanti  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,
con contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa
complessiva a pieno carico a partire da 7  tonnellate,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del  regolamento  (CE)  n.
595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009; 
      2) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro  6  D
TEMP di massa complessiva a pieno  carico  pari  o  superiore  a  3,5
tonnellate fino  a  7  tonnellate  con  contestuale  rottamazione  di
veicoli della medesima tipologia; 
    c) euro 29.290.624 pari al  24%  del  totale  per  l'acquisizione
anche mediante locazione finanziaria,  di  rimorchi  e  semirimorchi,
nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti
alla normativa UIC 596-5  e  per  il  trasporto  combinato  marittimo
dotati di ganci  nave  rispondenti  alla  normativa  IMO,  dotati  di
dispositivi  innovativi  volti  a  conseguire  maggiori  standard  di
sicurezza e di efficienza energetica nonche'  per  l'acquisizione  di
rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per  autoveicoli  specifici
superiori a 7 tonnellate  allestiti  per  trasporti  in  regime  ATP,
rispondenti a criteri avanzati di  risparmio  energetico  e  rispetto
ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17  e  36  del
regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
    d) euro 2.465.000 pari al 2% del totale per l'acquisizione, anche
mediante  locazione  finanziaria,  di  casse  mobili  e  rimorchi   o
semirimorchi porta  casse  cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione  di
differenti modalita' di trasporto  in  combinazione  fra  loro  senza
alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  36
del regolamento (CE) n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014. 
  6. I contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata
con decreto del direttore generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita' qualora, per effetto delle  istanze  presentate,  si
rendano disponibili risorse a favore di aree in  cui  le  stesse  non
risultino sufficienti. 
  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  5  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili. 
  8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime
tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei
contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  9. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto  il  31  dicembre  2023,
pena la revoca del contributo erogato. Non si procede  all'erogazione
del contributo anche nel caso di trasferimento  della  disponibilita'
dei beni oggetto degli incentivi nel  periodo  intercorrente  fra  la
data di presentazione della  domanda  e  la  data  di  pagamento  del
beneficio. La continuita' aziendale, presupposto  per  l'applicazione
del  presente  comma,  non  viene   meno   nel   caso   di   fusioni,
incorporazioni,  conferimenti  e  regolarizzazioni   di   successioni
ereditarie. 
  10. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai  sensi  del
presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati
detenuti in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  per  almeno  tre  anni
precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.