Art. 2 Modalita' di funzionamento 1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 5, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento ivi previste. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto al successivo comma 3. 2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 1, comma 5, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. 3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.