Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 5, sono erogabili fino ad
esaurimento delle risorse disponibili  per  ciascuna  delle  aree  di
investimento ivi previste. A tal fine le istanze sono esaminate  solo
in caso di  accertata  disponibilita'  di  risorse  utilizzabili.  Il
raggiungimento  di  detto  limite  e'  verificato  con  aggiornamenti
periodici sulle disponibilita' residue,  avuto  riguardo  alla  somma
degli importi richiesti nelle  domande  pervenute  e  comunicato  con
avviso  da  pubblicarsi  nel  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Le  istanze  trasmesse  oltre  quella
data o comunque a risorse esaurite  saranno  esaminate  solo  ove  si
rendessero disponibili ulteriori risorse giusta  quanto  previsto  al
successivo comma 3. 
  2. Ai  soli  fini  della  proponibilita'  delle  domande  volte  ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 1, comma 5, e' sufficiente produrre copia  del  relativo
contratto di acquisizione dei veicoli o  dei  beni  indipendentemente
dalla  trasmissione  della  fattura  comprovante  il  pagamento   del
corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono
detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da
apposito contatore per  ogni  area  di  investimenti  e  accantonati.
L'ammissibilita' del contributo,  accantonato  con  la  prenotazione,
rimane in ogni  caso  subordinata  alla  dimostrazione,  in  sede  di
rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento. 
  3. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la  rendicontazione  con  decreto  del  direttore  generale  per   il
trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dal beneficio e  le
risorse  corrispondenti  agli  importi  dei  benefici   astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla  data  di  proposizione
dell'istanza.