Art. 3 
 
                       Importi dei contributi, 
               costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza
dell'effetto d'incentivazione, gli investimenti di  cui  al  presente
decreto  sono  finanziabili  esclusivamente  se   avviati   in   data
successiva all'entrata in vigore del  presente  decreto  ed  ultimati
entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 4,
comma 2 del presente decreto. 
  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria: 
    a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a  trazione
alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5
tonnellate e fino  a  7  tonnellate,  veicoli  a  trazione  elettrica
superiori a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro  4.000
per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro  10.000  per
ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico  superiore
a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate  ed  in  euro  20.000  per  ogni
veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la  notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel; 
    b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a  trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG  e  gas  naturale
liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a
7 tonnellate. Il contributo e' determinato in  euro  8.000  per  ogni
veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e  a  metano
CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16 tonnellate  ed
in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale
liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico)
di massa pari o superiore a 16 tonnellate; 
    c)  di  dispositivi  idonei  ad  operare  la   riconversione   di
autoveicoli di  massa  complessiva  pari  a  3,5  tonnellate  per  il
trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo e'  determinato
in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del
dispositivo e dell'allestimento con un tetto  massimo  pari  ad  euro
1.000; 
    d) alle  imprese  che,  contestualmente  all'acquisizione  di  un
veicolo ad alimentazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas  naturale
liquefatto  LNG,  ibrida   (diesel/elettrico)   e   elettrica   (Full
Electric), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di
veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del  contributo  pari
ad euro 2.000, indipendentemente dal numero degli stessi. 
  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari  o
superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche
mediante locazione  finanziaria,  di  automezzi  industriali  pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva  a
pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa  anti
inquinamento euro VI. Il contributo e' determinato, avuto riguardo al
sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi
i limiti di emissione euro VI in sostituzione  del  veicolo  radiato:
euro 5.000 per ogni veicolo euro VI  di  massa  complessiva  a  pieno
carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 15.000 per ogni  veicolo
euro  VI  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  superiore  a   16
tonnellate. 
  4. In relazione all'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri
euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5,  lettera  b),  2°  cpv  del
presente decreto, il contributo e' determinato in euro 2.000 per ogni
veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7
tonnellate con contestuale rottamazione dei  veicoli  della  medesima
tipologia. 
    5. In relazione agli investimenti di cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: 
  a)  le  acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di almeno  un  dispositivo  innovativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto; 
    b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da  motore  conforme  alla  fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE
n.2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le
unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
    c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla
fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.2016/1628  o  da  unita'
criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500. 
  6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b)  e  c)  del  presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato: 
    a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese  nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con
un tetto massimo  di  euro  5.000  per  semirimorchio  o  autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in  regime
ATP, ovvero  per  ogni  unita'  refrigerante/calorifera  a  superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera  c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili  qualora
sostenute nell'ambito di un programma  di  investimenti  destinato  a
creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento  esistente,
diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente; 
    b) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 1.500,  tenuto  conto  che  e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i
veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo  innovativo  e
veicoli  equivalenti  stradali  e  dei  maggiori  costi  dei  veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a  criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto  ambientale,  ovvero  dei
maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a  superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera  c),
installate su tali veicoli. 
  7. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili in ragione di 1 rimorchio  o  semirimorchio  porta  casse.  Il
contributo viene  determinato,  tenuto  conto  dei  costi  aggiuntivi
rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro  8.500
per l'acquisto di  ciascun  insieme  di  8  casse  e  1  rimorchio  o
semirimorchio. 
  8. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 2,  3  e  7  del  presente
articolo. A tal fine  gli  interessati  trasmettono,  all'atto  della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici,  dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il
numero delle unita' di  lavoro  dipendenti  (ULA)  e  il  volume  del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; 
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3,  comma  4-  ter,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
    c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.