Art. 4 
 
         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti 
 
  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  1  gli
aspiranti ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,  nella  fase  di
rendicontazione ed a pena di inammissibilita', la  prova  documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. 
  2. Con decreto del  direttore  per  il  trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definite  le
modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici.  Con  il
medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione  delle
domande e della documentazione a rendicontazione.