Art. 4 Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti 1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione ed a pena di inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto. 2. Con decreto del direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione.