LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020, e' stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 un referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 240, del 12 ottobre 2019; Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n, 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19; Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista, quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca la piu' ampia informazione e conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28; Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione. 2. Considerata la particolare importanza della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020, avente ad oggetto la legge di revisione dell'ordinamento della Repubblica approvata dalle Camere, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialita', indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto del referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza. 3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito.