Art. 10
Trasmissioni per persone con disabilita'
1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al
presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti
la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalita' di
fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita',
previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine
di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'art. 3,
recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie
al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso
della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 7 possono essere
organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che
ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.