Art. 11 Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. 3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della necessita' di favorire: a) la piu' agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni; b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalita' di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale. 4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al quesito referendario. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.