Art. 11
Comunicazioni e consultazione della Commissione
1. I calendari delle tribune e dei confronti e le loro modalita' di
svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di
ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente
provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la
RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e
l'attuazione del presente provvedimento.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario
di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)
e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi'
precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle
trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi
delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della necessita'
di favorire:
a) la piu' agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito
elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza
temporale tra diverse consultazioni;
b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in
considerazione delle modalita' di fruizione dell'offerta televisiva
durante il periodo feriale.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI
pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da
renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei
programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con
particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di
antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari al
quesito referendario. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con
cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.