Art. 2 
 
                 Tipologia della programmazione RAI 
                  durante la campagna referendaria 
 
  1.  Nel  periodo  di  vigenza   del   presente   provvedimento   la
programmazione  radiotelevisiva  della  RAI   in   riferimento   alla
consultazione referendaria del  20  e  21  settembre  2020  ha  luogo
esclusivamente tramite: 
    a)  la  comunicazione  politica  effettuata  mediante  forme   di
contraddittorio,  interviste,  confronti  e   tribune   referendarie,
previste dagli articoli  5  e  6  della  presente  delibera,  nonche'
eventuali   ulteriori   trasmissioni   televisive   e    radiofoniche
autonomamente disposte dalla RAI. 
  Queste devono  svolgersi  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, tra i  soggetti  aventi  diritto  ai  sensi  del
successivo art. 3; 
    b) messaggi politici autogestiti relativi  alle  materie  proprie
del referendum, ai sensi dell'art. 7; 
    c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'art.
5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e  con  le  modalita'  previste
dall'art. 8 della  presente  delibera,  mediante  i  telegiornali,  i
giornali radio, i notiziari, i programmi di  approfondimento  e  ogni
altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi,  qualora  si
riferiscano  specificamente  alle  materie  proprie  del  referendum,
devono essere ricondotti alla responsabilita' di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies,  comma  1,
del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177  (testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi  e  radiofonici),  come  modificato  dal
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 
    d)  le  ulteriori   trasmissioni   di   comunicazione   politica,
eventualmente  disposte  dalla  RAI,  diverse   dalle   tribune,   si
conformano alle disposizioni di cui al presente articolo,  in  quanto
applicabili. 
    2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di  cui
all'art. 8, non possono aver luogo riferimenti specifici  al  quesito
referendario, non  e'  ammessa,  a  nessun  titolo,  la  presenza  di
esponenti politici, e non possono  essere  trattati  temi  di  chiara
rilevanza politica e referendaria ovvero  che  riguardino  vicende  o
fatti personali di personaggi politici.