Art. 3
Soggetti legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum
possono prendere parte:
a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della
Repubblica firmatari della richiesta di referendum, ai sensi degli
articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n.
352. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle
modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo
del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio
simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione
alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui
al presente provvedimento;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b),
oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate
dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto,
con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento
nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle
modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto
del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano,
d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di
rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche
diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta
rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle
trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al
presente provvedimento;
e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui
alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un interesse
obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile
anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate
alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una
esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle
trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al
presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di
partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante
sosterra' la posizione favorevole o quella contraria sul quesito
referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di
volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi
costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni successivi
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla
Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si
dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera
e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della
richiesta referendaria, nonche' la sussistenza delle altre condizioni
indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 2. La comunicazione
degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica
certificata.