Art. 4 
 
               Illustrazione del quesito referendario 
                   e delle modalita' di votazione 
 
  1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle  presenti  disposizioni
l'illustrazione  delle  materie  proprie  del  quesito   referendario
attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali  in  modo
esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a  tutti.
Informa altresi' sulla data e sugli orari della consultazione nonche'
sulle modalita' di votazione, ivi comprese le speciali  modalita'  di
voto previste per  gli  elettori  che  non  hanno  accesso  ai  seggi
elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e  nella  lingua
dei segni, fruibile alle persone non udenti, e  sono  organizzati  in
modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni. 
  2.  I  programmi  di  cui  al  presente  articolo,  realizzati  con
caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro  sette  giorni
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione,
che li valuta con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2,  entro  i
successivi sette giorni.