Art. 4
Illustrazione del quesito referendario
e delle modalita' di votazione
1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni
l'illustrazione delle materie proprie del quesito referendario
attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo
esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti.
Informa altresi' sulla data e sugli orari della consultazione nonche'
sulle modalita' di votazione, ivi comprese le speciali modalita' di
voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi
elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua
dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in
modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con
caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione,
che li valuta con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, entro i
successivi sette giorni.