Art. 5 
 
                 Tribune referendarie e trasmissioni 
                      di comunicazione politica 
 
  1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o piu' cicli
di  tribune  riservate  ai  temi  propri  del  quesito  referendario,
televisive e radiofoniche, privilegiando il  contraddittorio  tra  le
diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte: 
    a) i delegati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) in  modo  da
garantire la parita' di condizioni  e  in  rapporto  all'esigenza  di
ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di
voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse
abbiano  dichiarato   la   loro   posizione   rispetto   al   quesito
referendario; 
    b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b),  c)
e d) in modo da garantire la parita'  di  condizioni  e  in  rapporto
all'esigenza di ripartire gli  spazi  in  due  parti  uguali  fra  le
opposte indicazioni di voto; la loro  partecipazione  non  puo'  aver
luogo se non dopo che  esse  abbiano  dichiarato  la  loro  posizione
rispetto al quesito referendario; 
    c) i soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  e),  tenendo
conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione
all'esigenza di ripartire tali  spazi  in  due  parti  uguali  tra  i
favorevoli e i contrari al quesito. 
  2. I programmi di cui  al  presente  articolo  non  possono  essere
trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi. 
  3. Ai programmi di cui al presente articolo  non  possono  prendere
parte persone che risultino candidate  in  concomitanti  competizioni
elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a
competizioni elettorali in corso. 
  4. Nei programmi di cui al presente articolo,  prendono  parte  per
ciascuna delle indicazioni di voto non piu' di tre persone. 
  5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su  tutte
le  reti  generaliste  diffuse  in  ambito  nazionale,  televisive  e
radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente
prima o dopo i  principali  notiziari.  Quelle  trasmesse  per  radio
possono avere le particolarita' che la specificita' del  mezzo  rende
necessarie o opportune, ma devono comunque  conformarsi  quanto  piu'
possibile  alle  trasmissioni  televisive.  L'eventuale  rinuncia   o
assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta'  degli  altri
soggetti  a  intervenire,  anche  nella   medesima   trasmissione   o
confronto,  ma  non  determina  un  accrescimento  del   tempo   loro
spettante. Nelle relative trasmissioni  e'  fatta  menzione  di  tali
rinunce  o  assenze.  In  ogni  caso,  il  tempo  complessivamente  a
disposizione dei soggetti  che  hanno  preventivamente  espresso  una
indicazione di  voto  uguale  a  quella  del  soggetto  eventualmente
assente deve corrispondere al tempo complessivamente  a  disposizione
dei soggetti che esprimono opposta indicazione di  voto.  Le  tribune
sono trasmesse dalle  sedi  RAI  di  norma  in  diretta;  l'eventuale
registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro  ore  precedenti
l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che
prendono parte alla tribuna, deve essere concordata  con  i  soggetti
che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le  tribune  non  siano
riprese in diretta, il  conduttore  ha  l'obbligo,  all'inizio  della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 
  6.  Le  ulteriori  modalita'  di  svolgimento  delle  tribune  sono
delegate  alla  direzione  di  RAI  Parlamento,  che  riferisce  alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che  ne  viene
fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni  dell'art.
11. 
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle  trasmissioni  di
comunicazione politica nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi
diritto  deve  essere  effettuata  su  base  settimanale,  garantendo
l'applicazione dei principi di uguaglianza, equita' e di  parita'  di
trattamento nell'ambito  di  ciascun  periodo  di  due  settimane  di
programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione  la
RAI e' invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un piu' efficace e
tempestivo riequilibrio di  eventuali  situazioni  di  disparita'  in
relazione  all'imminenza  della  consultazione.  Ove  cio'  non   sia
possibile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni valuta  la
possibilita' di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete
su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28, e dall'art. 1,  comma  31,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249. 
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni  di  cui
al presente articolo  ha  luogo  mediante  sorteggio  a  cui  possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi  diritto,  e
per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.