Art. 5
Tribune referendarie e trasmissioni
di comunicazione politica
1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o piu' cicli
di tribune riservate ai temi propri del quesito referendario,
televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le
diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
a) i delegati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) in modo da
garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di
ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di
voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse
abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito
referendario;
b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c)
e d) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto
all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le
opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver
luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione
rispetto al quesito referendario;
c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), tenendo
conto degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in relazione
all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i
favorevoli e i contrari al quesito.
2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere
trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.
3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere
parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni
elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a
competizioni elettorali in corso.
4. Nei programmi di cui al presente articolo, prendono parte per
ciascuna delle indicazioni di voto non piu' di tre persone.
5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte
le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e
radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente
prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio
possono avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende
necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto piu'
possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o
assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri
soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o
confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro
spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione di tali
rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a
disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una
indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente
assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione
dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. Le tribune
sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale
registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti
l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che
prendono parte alla tribuna, deve essere concordata con i soggetti
che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le tribune non siano
riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della
trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono
delegate alla direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla
Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene
fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art.
11.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di
comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi
diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo
l'applicazione dei principi di uguaglianza, equita' e di parita' di
trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di
programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la
RAI e' invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un piu' efficace e
tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparita' in
relazione all'imminenza della consultazione. Ove cio' non sia
possibile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni valuta la
possibilita' di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete
su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge
22 febbraio 2000, n. 28, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui
al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono
assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e
per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.