Art. 6 
 
                              Confronti 
 
  1. La RAI trasmette confronti, anche in orari  di  massimo  ascolto
negli ultimi dieci giorni, tra i  soggetti  di  cui  all'art.  3,  in
numero uguale per ciascuna indicazione  di  voto,  in  condizioni  di
parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di  evitare
la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti  generaliste
della RAI a contenuto specificamente  informativo.  Il  confronto  e'
moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun  confronto
e' di almeno  20  minuti.  La  partecipazione  dei  soggetti  di  cui
all'art. 5, comma 1 lettera b), e' determinata  in  ordine  crescente
sulla  base  della  rappresentanza  parlamentare  al  momento   della
pubblicazione  della  presente  delibera.  Si  applica  il  comma   8
dell'art. 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio  di
cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera.