Art. 6 Confronti 1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'art. 3, in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto e' di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lettera b), e' determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8 dell'art. 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera.