Art. 6
Confronti
1. La RAI trasmette confronti, anche in orari di massimo ascolto
negli ultimi dieci giorni, tra i soggetti di cui all'art. 3, in
numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di
parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare
la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste
della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto e'
moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto
e' di almeno 20 minuti. La partecipazione dei soggetti di cui
all'art. 5, comma 1 lettera b), e' determinata in ordine crescente
sulla base della rappresentanza parlamentare al momento della
pubblicazione della presente delibera. Si applica il comma 8
dell'art. 5, se richiesto per garantire il rispetto del principio di
cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera.