Art. 7
Messaggi autogestiti
La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene
trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.
1. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui
all'art. 3 del presente provvedimento.
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero
giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico
nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI e'
valutata dalla Commissione con le modalita' di cui al successivo art.
11.
3. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a
seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale
richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in
rapporto al quesito referendario;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle
strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e
registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard
equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente
la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico
al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica
certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque
ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari
al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e'
effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza
tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di
richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da
parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei
sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la
trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo
contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli
spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non e'
espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio
2000, n. 28.