Art. 7 Messaggi autogestiti La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali. 1. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3 del presente provvedimento. 2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonche' la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui al successivo art. 11. 3. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi: a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario; b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione; d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria. 5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facolta' dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti. 6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non e' espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.