Art. 8
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari
diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo
o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto
riguarda le materie oggetto del quesito referendario, ai criteri di
tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della
completezza, dell'obiettivita' e della parita' di trattamento fra i
diversi soggetti politici.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi, curano, ferma restando
l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format
specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche
con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri
di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile
sui temi oggetti del referendum, al fine di consentire al maggior
numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando
pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in
trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi
osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela
atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per
determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'art. 36,
comma 1, lettere a) ed e). A tal fine, qualora il format del
programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima
attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle
posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo,
nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il
contraddittorio in condizioni di effettiva parita' di trattamento,
osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad
evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o
i contrari al quesito referendario. Qualora il format del programma
di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo
precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via
preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze tra le posizioni
favorevoli e contrarie al quesito referendario. A decorrere
dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le
puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete
o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti
politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione al
quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti
settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo
relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparita' di
trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare,
essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione
di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici
orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei
notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui
all'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al
presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti
la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle
trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione
destinata all'estero, una rilevante presenza dell'argomento oggetto
del referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da
quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e
garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la
salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi
imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato
l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o
contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi
avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la
comprensibilita' dei temi in discussione, anche limitando il numero
dei partecipanti al dibattito.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi
di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere
rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono
tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e
possibilita' di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari
al quesito referendario.
5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il
ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.