IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto  lo  standard  internazionale  sulle   misure   fitosanitarie
ISPM-15, della Convenzione internazionale  per  la  protezione  delle
piante della FAO, adottato nel 2002  inerente  «Regolamentazione  del
materiale  da  imballaggio  in  legno  nel  commercio  internazionale
(ISPM-15)» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione dei requisiti necessari
al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di  un  marchio
specifico da apporre sugli imballaggi in legno»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13  luglio  2005,  recante  «Riconoscimento  del  Consorzio
servizi legno-sughero quale soggetto gestore del marchio IPPC/FAO  da
apporre sugli imballaggi in legno»; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  e  successive
modifiche,  relativo  all'attuazione   della   direttiva   2002/89/CE
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione nella comunita' di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai
prodotti   vegetali   e   che   da'   attuazione   alla   Convenzione
internazionale per la protezione delle piante (IPPC); 
  Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre 2010,  che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 marzo 2011, recante «Modifica del decreto 2 luglio  2004,
relativo alla definizione dei requisiti necessari  al  riconoscimento
di soggetti gestori,  per  l'utilizzo  di  un  marchio  specifico  da
apporre sugli imballaggi in legno»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea» e, in particolare, l'art. 1-bis, comma 15; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE,  98/57/CE,  2000/29/CE,  2006/91/CE   e   2007/33/CE   del
Consiglio; 
  Visto il capo VI, sezione 3 del regolamento (UE) n. 2031/2016 e, in
particolare, gli articoli 96, 97, 98 e 99 su materiali di imballaggio
in legno; 
  Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  429/2016  e
(UE) n.  2031/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visti, in  particolare,  gli  articoli  28,  29  e  32  del  citato
regolamento (UE) n. 625/2017, recanti, rispettivamente,  disposizioni
inerenti la delega da parte delle autorita' competenti di determinati
compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi  delegati  e  i
relativi obblighi; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   66/2019   della
Commissione del  16  gennaio  2019,  recante  norme  che  definiscono
modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali  su
piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine  di  verificare  la
conformita' alla normativa dell'unione  sulle  misure  di  protezione
dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci  e,  in
particolare, gli articoli 6 e 7 in materia di frequenza dei controlli
ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad  applicare  il
marchio sul materiale da imballaggio di legno; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  forze  di
polizia e delle forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, inerente il «Regolamento  di  riorganizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132»; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2020, per la definizione degli indirizzi  per
l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2020; 
  Considerate  le  competenze  e  la  riconosciuta   esperienza   del
Consorzio servizi legno-sughero, nella produzione,  nel  controllo  e
nella certificazione degli imballaggi in legno nonche' nel  controllo
e nel coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte  nella
filiera  degli  imballaggi  in  legno  comprese  quelle  relative  ai
trattamenti fitosanitari; 
  Considerato che il Consorzio servizi legno-sughero e'  riconosciuto
dalla Commissione europea, con decisione del 19  agosto  2013,  quale
organismo di controllo ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010; 
  Ritenuto, pertanto, necessario delegare le operazioni  relative  ai
controlli  ufficiali  sul  materiale  da  imballaggio  in  legno   al
Consorzio servizi legno-sughero  in  applicazione  dell'art.  28  del
regolamento (UE) n. 625/2017; 
  Attestato  che  il  Consorzio  servizi  legno-sughero  possiede   i
requisiti richiesti dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 625/2017; 
  Acquisito  il  parere   favorevole   del   Comitato   fitosanitario
nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, espresso nella seduta del 20 aprile 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Consorzio  servizi  legno-sughero,  riconosciuto   soggetto
gestore del marchio IPPC/FAO dal decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 13  luglio  2005,  e'  delegato,  dal
Servizio  fitosanitario  nazionale,  ai  sensi   dell'art.   28   del
regolamento (UE)  n.  625/2017  ad  eseguire  i  controlli  ufficiali
previsti per gli imballaggi in legno  dal  capo  VI,  sezione  3  del
regolamento (UE) n. 2031/2016. 
  2. Il Consorzio  servizi  legno-sughero,  identificato  dal  codice
SFNDEL01, nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  opera  nel
rispetto delle  responsabilita'  e  dei  compiti  attribuiti  con  il
«Regolamento per  l'utilizzo  del  marchio  fitosanitario  volontario
FITOK» approvato con decreto 13 luglio 2005.