IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM-15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, adottato nel 2002 inerente «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM-15)» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2005, recante «Riconoscimento del Consorzio servizi legno-sughero quale soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e che da' attuazione alla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC); Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 marzo 2011, recante «Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» e, in particolare, l'art. 1-bis, comma 15; Visto il regolamento (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; Visto il capo VI, sezione 3 del regolamento (UE) n. 2031/2016 e, in particolare, gli articoli 96, 97, 98 e 99 su materiali di imballaggio in legno; Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 429/2016 e (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visti, in particolare, gli articoli 28, 29 e 32 del citato regolamento (UE) n. 625/2017, recanti, rispettivamente, disposizioni inerenti la delega da parte delle autorita' competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati e i relativi obblighi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 66/2019 della Commissione del 16 gennaio 2019, recante norme che definiscono modalita' pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformita' alla normativa dell'unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci e, in particolare, gli articoli 6 e 7 in materia di frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2020, per la definizione degli indirizzi per l'attivita' amministrativa e la gestione per l'anno 2020; Considerate le competenze e la riconosciuta esperienza del Consorzio servizi legno-sughero, nella produzione, nel controllo e nella certificazione degli imballaggi in legno nonche' nel controllo e nel coordinamento di tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno comprese quelle relative ai trattamenti fitosanitari; Considerato che il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto dalla Commissione europea, con decisione del 19 agosto 2013, quale organismo di controllo ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010; Ritenuto, pertanto, necessario delegare le operazioni relative ai controlli ufficiali sul materiale da imballaggio in legno al Consorzio servizi legno-sughero in applicazione dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 625/2017; Attestato che il Consorzio servizi legno-sughero possiede i requisiti richiesti dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 625/2017; Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 aprile 2020; Decreta: Art. 1 1. Il Consorzio servizi legno-sughero, riconosciuto soggetto gestore del marchio IPPC/FAO dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2005, e' delegato, dal Servizio fitosanitario nazionale, ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 625/2017 ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal capo VI, sezione 3 del regolamento (UE) n. 2031/2016. 2. Il Consorzio servizi legno-sughero, identificato dal codice SFNDEL01, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, opera nel rispetto delle responsabilita' e dei compiti attribuiti con il «Regolamento per l'utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK» approvato con decreto 13 luglio 2005.