Art. 3 
 
  1. Il Consorzio servizi legno-sughero,  in  qualita'  di  organismo
delegato e in  conformita'  dell'art.  32  del  regolamento  (UE)  n.
625/2017, comunica gli esiti dei controlli ufficiali  e  delle  altre
attivita' ufficiali, da esso effettuati,  al  Servizio  fitosanitario
nazionale, con  regolarita'  e  ogni  volta  quest'ultimo  ne  faccia
richiesta. 
  2. Il Consorzio servizi  legno-sughero  informa  immediatamente  il
Servizio fitosanitario regionale competente  per  territorio  qualora
gli esiti dei controlli ufficiali  rivelino  una  non  conformita'  o
indichino una probabile non conformita', conformemente al regolamento
di cui all'art. 1, comma 2. 
  3. Il Consorzio servizi legno-sughero, in applicazione dell'art. 32
del regolamento (UE) n. 625/2017, garantisce l'accesso da  parte  dei
Servizi  fitosanitari  regionali  competenti  ai  propri   locali   e
strutture, collabora e fornisce assistenza.