Art. 3 1. Il Consorzio servizi legno-sughero, in qualita' di organismo delegato e in conformita' dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 625/2017, comunica gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, da esso effettuati, al Servizio fitosanitario nazionale, con regolarita' e ogni volta quest'ultimo ne faccia richiesta. 2. Il Consorzio servizi legno-sughero informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora gli esiti dei controlli ufficiali rivelino una non conformita' o indichino una probabile non conformita', conformemente al regolamento di cui all'art. 1, comma 2. 3. Il Consorzio servizi legno-sughero, in applicazione dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 625/2017, garantisce l'accesso da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti ai propri locali e strutture, collabora e fornisce assistenza.