Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo   della   IGP
«Pizzoccheri   della   Valtellina»   appartenenti   alla    categoria
«pastifici», nella filiera «pasta alimentare» individuata dall'art. 4
del decreto 12 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni,
sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche  in
caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.