IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto  l'art.  986,  commi  1,  lettera  a),  e   2,   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominato
«codice», il quale dispone che il militare  in  congedo  puo'  essere
richiamato in servizio d'autorita', con decreto  del  Ministro  della
difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice; 
  Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice, che  prevede  la
possibilita' di richiamare  in  servizio  il  personale  militare  in
congedo  illimitato,  per   esigenze   di   carattere   operativo   o
addestrativo delle Forze armate, nonche' l'art. 1006,  comma  3,  del
citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorita'
dal Ministro della difesa; 
  Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca  le  categorie  di
personale in congedo e, in  particolare,  le  lettere  b)  e  c)  che
individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato; 
  Visto l'art. 997, comma 1,  lettera  b),  del  codice  che  prevede
l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale  e  al  sottufficiale  di
complemento di frequentare i corsi di addestramento e di  allenamento
prescritti per le singole Forze armate; 
  Visto l'art. 939, comma 2, del  codice  ai  sensi  del  quale  agli
ufficiali  in  ferma  prefissata  si  applicano  le  norme  di  stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento; 
  Visti gli articoli da 1258 a  1269  del  codice,  che  prevedono  i
requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali  di  complemento
delle  varie  armi  e  specialita'  dell'Esercito,  della  Marina   e
dell'Aeronautica nonche' dell'Arma dei carabinieri; 
  Ravvisata  la   necessita'   di   provvedere,   per   l'anno   2020
all'aggiornamento  e  all'addestramento  del  personale  militare  in
congedo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2020 sono autorizzati i seguenti richiami  alle  armi
di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi  militari,  per
aggiornamento ed addestramento: 
    a) per l'Esercito italiano,  quattro  ufficiali  per  periodi  di
novantacinque  giorni  ovvero   otto   ufficiali   per   periodi   di
quarantacinque giorni  ovvero,  in  funzione  dei  diversi  requisiti
essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi  di  appartenenza,
tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente
a un ufficiale in ragione d'anno; 
    b) per la Marina militare, trentasei  ufficiali  per  periodi  di
trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d'anno.