Art. 4 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dai  richiami  di   cui   all'art.   1,
complessivamente  pari  a  euro  213.675  si  provvede  mediante  gli
stanziamenti di bilancio a legislazione  vigente  di  ciascuna  Forza
armata (rispettivamente euro 53.675 per l'Esercito italiano  ed  euro
160.000 per la Marina militare). 
 
    Roma, 29 maggio 2020 
 
                                                 Il Ministro: Guerini