Art. 4 1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1, complessivamente pari a euro 213.675 si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 53.675 per l'Esercito italiano ed euro 160.000 per la Marina militare). Roma, 29 maggio 2020 Il Ministro: Guerini