IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132 «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (d'ora in avanti «legge sul diritto d'autore»); Visto l'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, secondo il quale e' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo art. 102-quater della medesima legge; Visto, altresi', l'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore; Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d. per «copia privata» e' costituito: a) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; b) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; c) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd. «per copia privata» e' determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed e' sottoposto ad aggiornamento triennale, «nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione»; Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, secondo cui il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (di seguito CCPDA) puo' essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 14 giugno 2014 (di seguito decreto ministeriale 20 giugno 2014), relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, n. 294 (di seguito decreto esenzioni), recante «Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633»; Visto il decreto del direttore generale biblioteche n. 778 del 30 agosto 2019 (di seguito solo DDG) recante «Modalita' di attuazione degli articoli 4 e 4-bis dell'allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 20 giugno 2014 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, n. 294 inerente le "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"»; Considerato che la disciplina contenuta nel decreto esenzioni e nel DDG relativamente al sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata e' stata introdotta in ossequio ai principi enunciati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 22 settembre 2015 resa nella causa C-110/2010 ed in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 4938 del 2017 che ha annullato l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, ai sensi del quale era affidata alla S.I.A.E. la promozione di protocolli attuativi «anche al fine di praticare esenzioni [dal compenso per copia privata] oggettive o soggettive, come (...) nei casi di uso professionale di apparecchi e supporti (...)»; Tenuto conto che con decreto del 15 luglio 2019 il Presidente del CCPDA ha costituito la Commissione speciale incaricata di svolgere gli approfondimenti necessari all'aggiornamento delle tariffe da copia privata ai sensi dell'art. 71-septies, comma 2, l.d.a., individuandone i componenti; Considerato che nell'Adunanza generale del 10 dicembre 2019, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, all'esito degli approfondimenti condotti dalla Commissione speciale desumibili dalla relazione sottoscritta nella medesima data dal Presidente, ha espresso il proprio parere su una proposta di revisione del decreto ministeriale 20 giugno 2014 unanimemente condivisa dai partecipanti, sottoposta all'attenzione del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo il 6 febbraio 2020, prot. n. 2761; Valutata la necessita' di adeguare la disciplina in tema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata, con le modifiche ed integrazioni ritenute utili a garantire l'univocita' e l'uniformita' interpretativa delle disposizioni recate e l'efficacia del sistema e in quanto ritenuta legittima alla luce dei principi enunciati dalla Corte di giustizia UE e del dispositivo della succitata sentenza del Consiglio di Stato, ancorche' attualmente al vaglio dei giudici amministrativi; Tenuto conto altresi' dei lavori condotti dal Tavolo di lavoro tecnico per il monitoraggio delle dinamiche degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo di copia privata istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 2014 e composto da rappresentanti di diverse istituzioni, associazioni di categoria e enti interessati dai quali e' emersa in particolare l'esigenza di indagare sull'attitudine dei consumatori ad effettuare copie private di contenuti e la tipologia di supporti e apparecchi prevalentemente utilizzati; la necessita' di approfondire parallelamente le modalita' di fruizione di opere, in particolare lo streaming e il download, al contempo cercando di individuare, per queste ultime modalita' di fruizione, le opzioni contenute nei contratti di licenza; l'analisi degli studi volti a chiarire l'impatto delle tariffe da equo compenso contenute nel decreto ministeriale 20 giugno 2014 sui prezzi al consumo, per tipologia di device: l'ISTAT in particolare ha dimostrato, analizzando panieri di prodotti in periodi differenti, che i prezzi non hanno subito variazioni attribuibili all'equo compenso; l'analisi sui dispositivi come gli smartwatch, precedentemente regolati dalla lettera x) dell'allegato tecnico - che, dato lo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'utilizzo, dovrebbero trovare una categoria specifica nell'allegato tecnico; Considerato altresi' che, ai fini dell'aggiornamento previsto dall'art. 71-septies, comma 2, della legge sul diritto d'autore, l'esigenza di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. «copia privata» puo' essere efficacemente attuata anche attraverso la periodica consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti e di quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nonche' attraverso l'acquisizione e l'analisi degli studi di settore; Tenuto conto degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dall'ISTAT e denominata «musica e video nelle abitudini dei cittadini», in attuazione di apposita convenzione sottoscritta con il Mibact, su richiesta unanime dei componenti del sopra citato Tavolo tecnico di cui l'ISTAT e' stata componente, che hanno ritenuto necessario l'intervento dell'Istituto nazionale di statistica, in quanto altamente competente sotto il profilo tecnico scientifico e in grado di garantire la qualita' dei dati e l'assoluta terzieta' rispetto a tutte le parti coinvolte. In tale contesto, l'indagine statistica - che ha coinvolto circa 7.600 rispondenti - ha avuto come obiettivo conoscitivo generale le modalita' di fruizione di contenuti audio e video da parte dei cittadini, in considerazione della piu' specifica esigenza informativa sul fenomeno della copia privata, intesa come atto di riproduzione di tali contenuti su dispositivi o supporti per fini di utilizzo personale; Considerati altresi' i contributi di ulteriori studi e indagini sul tema confluiti nell'istruttoria e volti ad approfondire la normativa che regola la materia del compenso sia in Italia che nei principali Paesi dell'UE, sui mercati interessati dalla copia privata, sulle tariffe e sulle attitudini dei consumatori alla copia privata; Considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. «memorie» in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessita' di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacita' di registrazione di fonogrammi e di videogrammi; Tenuto conto dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater della legge sul diritto d'autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata, nonche' quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, attraverso una consultazione indetta con nota dell'11 febbraio 2020, prot. n. 3907, su uno schema di provvedimento inerente la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi; audizione rinviata con comunicazione del 18 febbraio 2020, prot. n. 4672, ed infine condotta attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte come specificato nella comunicazione del 17 marzo 2020, prot. n. 7870, in ottemperanza alle misure adottate dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19; Considerato che sono pervenute osservazioni scritte da parte di: Altroconsumo; Andec; ASMI; Assoprom; Confindustria Digitale; EMusa; FIMI; Nuovo IMAIE; Itsright; Videorights; Confindustria Cultura Italia; Univideo; SCF; SIAE; AFI; Anica; APA; IIDEA; 100 autori; PMI; Artisti 7607; Sky; Aires; Getsound; Confindustria Radio Televisioni; IDDA; Adissmo; AgCom; Confcommercio; Ritenuto che l'ampia e approfondita istruttoria svolta, con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l'acquisizione di appositi contributi scritti all'esito della consultazione, soddisfa ampiamente le esigenze partecipative previste dalla legge; Viste la nota del Capo di Gabinetto prot. n. 12835 del 25 maggio 2020 e la nota prot. n. 10676 del 22 giugno 2020 del direttore generale biblioteche e diritto d'autore di trasmissione del parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e dell'allegato tecnico al decreto ministeriale, di cui alla nota prot. n. 10680 del 22 giugno 2020; Considerato che il compito demandato dalla norma primaria all'amministrazione, nell'esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso di cui all'art. 71-sexies, si connota di elementi di equita' integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE, che usa la locuzione «equo compenso» (considerando 35 e 38, nonche' art. 5, par. 2); Ritenuto, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacita' di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonche' dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attivita' creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonche' dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprieta' intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso; Decreta: Art. 1 Misura del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e' determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui e' parte integrante.