IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
                          E PER IL TURISMO 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  20  ottobre  1998,  n.  368  e
successive modificazioni, recante «Istituzione del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 76, «Regolamento di organizzazione del Ministero  per
i  beni  e  le  attivita'  culturali,   degli   uffici   di   diretta
collaborazione  del  Ministro  e   dell'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, in legge del 18 novembre 2019,  n.  132  «Disposizioni
urgenti per il trasferimento di funzioni e  per  la  riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attivita'  culturali,  delle  politiche
agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo,   dello   sviluppo
economico, degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  nonche'  per  la  rimodulazione  degli
stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i
compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle
Forze armate e per la continuita' delle funzioni  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art.  1,  comma
16, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto  e
ovunque presente in provvedimenti  legislativi  e  regolamentari,  la
denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n.  633,  recante:  «Protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (d'ora
in avanti «legge sul diritto d'autore»); 
  Visto l'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, secondo il
quale  e'  consentita  la  riproduzione  privata  di   fonogrammi   e
videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una  persona  fisica
per uso esclusivamente personale, purche'  senza  scopo  di  lucro  e
senza fini direttamente o indirettamente  commerciali,  nel  rispetto
delle misure tecnologiche di protezione di  cui  al  successivo  art.
102-quater della medesima legge; 
  Visto,  altresi',  l'art.  71-septies  della  legge   sul   diritto
d'autore, il quale  prevede  che  agli  autori  e  ai  produttori  di
fonogrammi, nonche' ai produttori  originari  di  opere  audiovisive,
agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi,
e  ai  loro  aventi  causa,  sia  attribuito  un  compenso   per   la
riproduzione privata di fonogrammi e di  videogrammi,  recanti  opere
protette dal diritto d'autore; 
  Visti, in particolare, i commi 1 e  2  dell'art.  71-septies  della
legge sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d.  per
«copia privata» e' costituito: a) per gli  apparecchi  esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o  digitale  di  fonogrammi  o
videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al
rivenditore; b) per  gli  apparecchi  polifunzionali,  da  una  quota
calcolata  sul  prezzo  di  un  apparecchio  avente   caratteristiche
equivalenti  a  quelle  della  componente  interna   destinata   alla
registrazione, ovvero,  qualora  cio'  non  fosse  possibile,  da  un
importo fisso per apparecchio; c) per  i  supporti  di  registrazione
audio e video, quali supporti analogici, supporti  digitali,  memorie
fisse o trasferibili destinate alla  registrazione  di  fonogrammi  o
videogrammi, da una somma commisurata alla capacita' di registrazione
resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd.  «per  copia
privata» e' determinato con decreto del Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore, ed e' sottoposto ad aggiornamento  triennale,  «nel
rispetto della normativa comunitaria e  comunque  tenendo  conto  dei
diritti di riproduzione»; 
  Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, secondo  cui  il
Comitato consultivo permanente per il diritto  d'autore  (di  seguito
CCPDA) puo' essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di
determinate  questioni  di  volta  in  volta  con  provvedimento  del
Presidente; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
14 giugno 2014 (di seguito  decreto  ministeriale  20  giugno  2014),
relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata
di fonogrammi e di videogrammi; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
del 18 giugno 2019, n. 294 (di seguito  decreto  esenzioni),  recante
«Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'art.  71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633»; 
  Visto il decreto del direttore generale biblioteche n. 778  del  30
agosto 2019 (di seguito solo DDG) recante  «Modalita'  di  attuazione
degli articoli  4  e  4-bis  dell'allegato  tecnico  al  decreto  del
Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  del  20  giugno  2014
recante "Determinazione del compenso per la riproduzione  privata  di
fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro
per i beni e le attivita'  culturali  del  18  giugno  2019,  n.  294
inerente le "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'art.
71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"»; 
  Considerato che la disciplina contenuta nel decreto esenzioni e nel
DDG relativamente al sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per
la  copia  privata  e'  stata  introdotta  in  ossequio  ai  principi
enunciati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 22 settembre
2015 resa nella causa C-110/2010 ed in adempimento della sentenza del
Consiglio di Stato n.  4938  del  2017  che  ha  annullato  l'art.  4
dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre  2009,  ai
sensi  del  quale  era  affidata  alla  S.I.A.E.  la  promozione   di
protocolli attuativi «anche  al  fine  di  praticare  esenzioni  [dal
compenso per copia privata] oggettive o soggettive,  come  (...)  nei
casi di uso professionale di apparecchi e supporti (...)»; 
  Tenuto conto che con decreto del 15 luglio 2019 il  Presidente  del
CCPDA ha costituito la Commissione speciale  incaricata  di  svolgere
gli approfondimenti  necessari  all'aggiornamento  delle  tariffe  da
copia  privata  ai  sensi  dell'art.  71-septies,  comma  2,  l.d.a.,
individuandone i componenti; 
  Considerato che nell'Adunanza generale del  10  dicembre  2019,  il
Comitato consultivo permanente per  il  diritto  d'autore,  all'esito
degli approfondimenti condotti dalla Commissione speciale  desumibili
dalla relazione sottoscritta nella medesima data dal  Presidente,  ha
espresso il proprio parere su una proposta di revisione  del  decreto
ministeriale 20 giugno 2014 unanimemente condivisa dai  partecipanti,
sottoposta all'attenzione del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo il 6 febbraio 2020, prot. n. 2761; 
  Valutata la  necessita'  di  adeguare  la  disciplina  in  tema  di
esenzioni e rimborsi del  compenso  per  la  copia  privata,  con  le
modifiche ed integrazioni ritenute utili a garantire  l'univocita'  e
l'uniformita' interpretativa delle disposizioni recate e  l'efficacia
del sistema e in quanto ritenuta legittima  alla  luce  dei  principi
enunciati dalla  Corte  di  giustizia  UE  e  del  dispositivo  della
succitata sentenza del Consiglio di Stato, ancorche'  attualmente  al
vaglio dei giudici amministrativi; 
  Tenuto conto altresi' dei lavori  condotti  dal  Tavolo  di  lavoro
tecnico per il monitoraggio delle dinamiche degli  apparecchi  e  dei
supporti interessati dal prelievo  di  copia  privata  istituito  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015,  ai
sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 2014 e  composto
da rappresentanti di diverse istituzioni, associazioni di categoria e
enti interessati dai quali e' emersa  in  particolare  l'esigenza  di
indagare sull'attitudine dei consumatori ad effettuare copie  private
di contenuti e la tipologia di supporti e apparecchi  prevalentemente
utilizzati; la necessita' di approfondire parallelamente le modalita'
di fruizione di opere, in particolare lo streaming e il download,  al
contempo cercando di individuare,  per  queste  ultime  modalita'  di
fruizione, le opzioni contenute nei contratti di  licenza;  l'analisi
degli studi volti a chiarire l'impatto delle tariffe da equo compenso
contenute nel decreto ministeriale  20  giugno  2014  sui  prezzi  al
consumo,  per  tipologia  di  device:  l'ISTAT  in   particolare   ha
dimostrato, analizzando panieri di prodotti  in  periodi  differenti,
che i  prezzi  non  hanno  subito  variazioni  attribuibili  all'equo
compenso;   l'analisi   sui   dispositivi   come   gli    smartwatch,
precedentemente regolati dalla lettera  x)  dell'allegato  tecnico  -
che, dato  lo  stato  dell'evoluzione  tecnologica  e  dell'utilizzo,
dovrebbero trovare una categoria specifica nell'allegato tecnico; 
  Considerato  altresi'  che,  ai  fini  dell'aggiornamento  previsto
dall'art. 71-septies, comma 2,  della  legge  sul  diritto  d'autore,
l'esigenza di monitorare le dinamiche reali del mercato dei  supporti
e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. «copia  privata»
puo' essere  efficacemente  attuata  anche  attraverso  la  periodica
consultazione   delle   Associazioni   di   categoria    maggiormente
rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti  e  di
quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nonche' attraverso
l'acquisizione e l'analisi degli studi di settore; 
  Tenuto  conto  degli   esiti   dell'indagine   conoscitiva   svolta
dall'ISTAT  e  denominata  «musica  e  video  nelle   abitudini   dei
cittadini», in attuazione di apposita convenzione sottoscritta con il
Mibact, su richiesta unanime dei componenti del sopra  citato  Tavolo
tecnico di cui  l'ISTAT  e'  stata  componente,  che  hanno  ritenuto
necessario l'intervento dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  in
quanto altamente competente sotto il profilo tecnico scientifico e in
grado di garantire  la  qualita'  dei  dati  e  l'assoluta  terzieta'
rispetto a tutte le parti coinvolte.  In  tale  contesto,  l'indagine
statistica - che ha coinvolto circa 7.600 rispondenti - ha avuto come
obiettivo conoscitivo generale le modalita' di fruizione di contenuti
audio e video da parte dei cittadini, in  considerazione  della  piu'
specifica esigenza informativa  sul  fenomeno  della  copia  privata,
intesa come atto di riproduzione di tali contenuti su  dispositivi  o
supporti per fini di utilizzo personale; 
  Considerati altresi' i contributi di ulteriori studi e indagini sul
tema confluiti nell'istruttoria e volti ad approfondire la  normativa
che regola la materia del compenso sia in Italia che  nei  principali
Paesi dell'UE, sui mercati interessati  dalla  copia  privata,  sulle
tariffe e sulle attitudini dei consumatori alla copia privata; 
  Considerato che  lo  sviluppo  tecnologico  ha  reso  possibile  la
presenza delle c.d.  «memorie»  in  qualsiasi  apparato  e  che  tale
circostanza  ha  determinato  la   necessita'   di   effettuare   una
significativa distinzione tra i dispositivi in  relazione  alla  loro
capacita' di registrazione di fonogrammi e di videogrammi; 
  Tenuto conto dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione
di cui all'art. 102-quater della legge sul diritto d'autore  e  della
diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica; 
  Sentite le associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
dei produttori  degli  apparecchi  e  dei  supporti  interessati  dal
prelievo per copia privata, nonche' quelle dei titolari dei diritti e
dei  consumatori,  attraverso  una  consultazione  indetta  con  nota
dell'11 febbraio 2020, prot. n. 3907, su uno schema di  provvedimento
inerente la determinazione del compenso per la  riproduzione  privata
di fonogrammi e di videogrammi; audizione rinviata con  comunicazione
del 18 febbraio 2020, prot. n. 4672, ed  infine  condotta  attraverso
l'acquisizione  di  osservazioni  scritte  come   specificato   nella
comunicazione del 17 marzo 2020, prot. n. 7870, in ottemperanza  alle
misure  adottate  dal  Governo  per  il  contenimento  dell'emergenza
epidemiologia da COVID-19; 
  Considerato che sono pervenute osservazioni scritte  da  parte  di:
Altroconsumo; Andec; ASMI; Assoprom; Confindustria  Digitale;  EMusa;
FIMI;  Nuovo  IMAIE;  Itsright;  Videorights;  Confindustria  Cultura
Italia; Univideo; SCF; SIAE; AFI; Anica; APA; IIDEA; 100 autori; PMI;
Artisti 7607; Sky; Aires; Getsound; Confindustria Radio  Televisioni;
IDDA; Adissmo; AgCom; Confcommercio; 
  Ritenuto che l'ampia e  approfondita  istruttoria  svolta,  con  la
partecipazione  attiva  di  tutte  le  categorie  interessate,  anche
attraverso l'acquisizione di appositi  contributi  scritti  all'esito
della consultazione, soddisfa ampiamente  le  esigenze  partecipative
previste dalla legge; 
  Viste la nota del Capo di Gabinetto prot. n. 12835  del  25  maggio
2020 e la nota prot. n.  10676  del  22  giugno  2020  del  direttore
generale biblioteche e diritto d'autore di  trasmissione  del  parere
del  Comitato  consultivo  permanente  per  il  diritto  d'autore   e
dell'allegato tecnico al decreto ministeriale, di cui alla nota prot.
n. 10680 del 22 giugno 2020; 
  Considerato  che  il  compito  demandato   dalla   norma   primaria
all'amministrazione, nell'esercizio della funzione  di  aggiornamento
triennale del compenso di  cui  all'art.  71-sexies,  si  connota  di
elementi  di  equita'  integrativa,  come  evidenziato  dalla   fonte
comunitaria di cui alla direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE,  che
usa la locuzione «equo compenso» (considerando 35 e 38, nonche'  art.
5, par. 2); 
  Ritenuto, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere  in
modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici
in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso
comune di nuovi dispositivi,  agli  scostamenti  nelle  abitudini  di
impiego e/o  della  capacita'  di  memoria  degli  apparecchi  e  dei
supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e  di  videogrammi
di cui all'art. 71-sexies, ma debba tenere conto delle informazioni e
dei dati acquisiti, nonche'  dei  diversi  punti  di  vista  e  delle
proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di
equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare,  da  un  lato,  la
giusta remunerazione dell'attivita' creativa e artistica degli autori
e  degli  interpreti  o  esecutori,  nonche'  dei   produttori,   con
un'adeguata  protezione   giuridica   dei   diritti   di   proprieta'
intellettuale,  e,  dall'altro  lato,  un'incidenza  proporzionata  e
ragionevole del  meccanismo  di  prelievo  alla  fonte  destinato  ad
alimentare il suddetto equo compenso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Misura del compenso di cui all'art. 71-septies 
                 della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
  1.  Il  compenso  per  la  riproduzione  privata  di  fonogrammi  e
videogrammi  e'  determinato  nella   misura   tariffaria   stabilita
nell'allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui  e'  parte
integrante.