Art. 2 
 
Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all'art. 71-septies della
                    legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
  1. Il compenso di cui all'art. 71-septies  della  legge  22  aprile
1941, n. 633 non e' dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di
registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di
copie di fonogrammi e di videogrammi per  uso  privato,  ivi  incluso
l'uso esclusivamente professionale. 
  2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di  cui  al
comma 1 i seguenti casi: 
  a) apparecchi e supporti di  registrazione  esportati  verso  altri
Paesi; 
  b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente
per  lo  svolgimento  di  attivita'  professionale   di   diagnostica
strumentale in campo medico; 
  c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle
per videogioco, nei quali  non  sia  presente  o  sia  stata  inibita
tecnicamente  la  funzione  di  duplicazione  di  fonogrammi   e   di
videogrammi; 
  d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento di  attivita'  professionale  di  duplicazione  di
fonogrammi e videogrammi; 
  e) apparecchi e supporti di  registrazione  ceduti,  anche  per  il
tramite di centrali di committenza, alle  amministrazioni  pubbliche,
cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  3.  Nei   casi   previsti   dall'art.   2,   comma   1,   ai   fini
dell'individuazione   della    documentazione    comprovante    l'uso
manifestamente  estraneo  alla  copia  privata,  ivi  incluso   l'uso
professionale, i soggetti interessati formulano alla SIAE  un'istanza
utilizzando il  modulo  presente  nelle  apposite  sezioni  dei  siti
istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it  da  inviare
prima  della  formalizzazione  della  cessione  oppure  prima   della
comunicazione di cui al comma 4. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1 e  2,  i  soggetti  di  cui  all'art.
71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla
dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies, comma  3,
apposita comunicazione con l'indicazione  analitica  dei  dati  delle
cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione,  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche  e
diritto d'autore, idonee ad assicurare l'efficace espletamento  delle
funzioni  di  controllo  di  cui   all'art.   4,   anche   attraverso
l'indicazione dei numeri identificativi univoci  degli  apparecchi  e
supporti di registrazione, ove presenti,  e  l'attuazione  di  quanto
previsto al comma 3. 
  5. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della  legge  22
aprile 1941, n. 633 possono  richiedere  un  parere  preventivo  alla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)  circa  la
riconducibilita'  di  una  fattispecie  concreta  alle   ipotesi   di
esenzione di cui ai  commi  1  e  2.  La  S.I.A.E.  rende  il  parere
richiesto  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla   ricezione
dell'istanza.