Art. 2 Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 non e' dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso esclusivamente professionale. 2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al comma 1 i seguenti casi: a) apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi; b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale in campo medico; c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi; d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi; e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, ai fini dell'individuazione della documentazione comprovante l'uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l'uso professionale, i soggetti interessati formulano alla SIAE un'istanza utilizzando il modulo presente nelle apposite sezioni dei siti istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it da inviare prima della formalizzazione della cessione oppure prima della comunicazione di cui al comma 4. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies, comma 3, apposita comunicazione con l'indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurare l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui all'art. 4, anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti, e l'attuazione di quanto previsto al comma 3. 5. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 possono richiedere un parere preventivo alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) circa la riconducibilita' di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2. La S.I.A.E. rende il parere richiesto entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza.