Art. 3 
 
                              Rimborsi 
 
  1. Nei casi di esenzione di cui all'art. 2,  ove  il  compenso  sia
stato corrisposto dai soggetti di cui all'art. 71-septies,  comma  3,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono  richiedere  il  rimborso
del compenso: 
  a) i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della  legge  22
aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver  incluso  il  compenso
nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione; 
  b) ovvero le persone fisiche o  giuridiche  alle  quali  sia  stato
ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i  soggetti
di cui alla lettera a) abbiano incluso  il  compenso  nel  prezzo  di
vendita. 
  2. Le richieste di rimborso di cui al comma  1  sono  presentate  a
S.I.A.E. in modalita' telematica entro e non oltre centoventi  giorni
dalla fine del trimestre solare nel quale e' stata emessa la  fattura
riferita alla cessione dell'apparecchio o supporto per  il  quale  si
chiede il rimborso, allegando  la  relativa  documentazione,  secondo
modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche  e
diritto d'autore, idonee  ad  assicurare  la  verifica  dell'avvenuto
versamento del compenso e la corretta  identificazione  del  soggetto
legittimato a richiederne il rimborso. 
  3. S.I.A.E.,  accertata  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
concessione del rimborso,  procede  alla  liquidazione  dello  stesso
entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione  della
richiesta nel caso  in  cui  le  fatture  di  acquisto  allegate  dal
richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso  per
copia privata. Qualora  le  fatture  non  espongano  l'ammontare  del
compenso, il termine di cui al periodo precedente e' raddoppiato.