Art. 3 Rimborsi 1. Nei casi di esenzione di cui all'art. 2, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono richiedere il rimborso del compenso: a) i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione; b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i soggetti di cui alla lettera a) abbiano incluso il compenso nel prezzo di vendita. 2. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 sono presentate a S.I.A.E. in modalita' telematica entro e non oltre centoventi giorni dalla fine del trimestre solare nel quale e' stata emessa la fattura riferita alla cessione dell'apparecchio o supporto per il quale si chiede il rimborso, allegando la relativa documentazione, secondo modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso. 3. S.I.A.E., accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l'ammontare del compenso, il termine di cui al periodo precedente e' raddoppiato.